Riesame cautelare, obbligo di autonoma valutazione solo per l’ordinanza genetica (Cass. pen. Sez. I n. 31247 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., riguarda la sola ordinanza genetica adottata inaudita altera parte e non l’ordinanza di conferma emessa dal tribunale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen.. Anche la nullità di cui all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi difensivi è riferita esclusivamente all’ordinanza genetica. Avverso il provvedimento del riesame sono deducibili unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente. Il sindacato di legittimità in materia di provvedimenti de libertate non si estende alla revisione degli elementi fattuali, allo spessore degli indizi né all’adeguatezza della misura, apprezzamenti riservati al giudice del merito.
Il Fatto
Il tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato all’indagato la custodia in carcere per reati in materia di armi, associazione di tipo mafioso, art. 416-bis.1 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in concorso con altro soggetto non ricorrente. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla gravità indiziaria, la violazione dell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. e la mancanza di autonoma valutazione del riesame.
Il ricorrente ha sostenuto che il tribunale avrebbe riprodotto i passaggi dell’ordinanza genetica senza esaminare le censure difensive, in particolare quella relativa alla natura dell’arma, ritenuta a salve, e alla sussistenza della circostanza aggravante speciale. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto una complessiva incoerenza dei vizi denunciati. L’impugnazione, dopo aver preannunciato un’unica censura sulle esigenze cautelari, introduce temi riferiti alla gravità indiziaria, per la maggior parte volti a ricostruire il fatto in modo alternativo.
Quanto alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, la Corte afferma che essa non può essere riferita all’ordinanza del tribunale del riesame. Il requisito dell’autonoma valutazione è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra organo requirente e organo giudicante. Sul punto richiama Sez. 6 n. 1016 del 2019. Analogamente, la nullità di cui all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. opera solo per l’ordinanza genetica.
La Corte ribadisce che, in sede di legittimità, il sindacato non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato e all’adeguatezza delle misure. La motivazione è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, risultando meramente apparente (Sez. 6 n. 49153 del 2015; Sez. F n. 47748 del 2014).
Nel caso concreto, la motivazione non è manifestamente illogica né mancante, sia quanto alla ritenuta esistenza di un’arma vera, sia quanto alla sussistenza della condotta aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.. Il tribunale ha richiamato gli esiti delle intercettazioni e dei tabulati, ricostruendo il fatto come ferimento per il mancato pagamento di una fornitura di sostanze stupefacenti. Sul punto la Corte richiama Sez. U n. 22471 del 2015, secondo cui l’interpretazione dei colloqui intercettati è questione di fatto rimessa al giudice del merito.
Sulla circostanza aggravante del metodo mafioso, la motivazione è ritenuta immune da censure, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 41772 del 2017; Sez. 2 n. 45321 del 2015; Sez. 2 n. 38094 del 2013). Sulle esigenze cautelari, la motivazione esclude l’adeguatezza degli arresti domiciliari, anche con controllo a distanza, in ragione della pericolosità sociale e della sistematicità della condotta. Segue la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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