L’adempimento del giudicato di demolizione non è atto illecito e l’acquirente che lo esegue è avente causa (Cass. civ. Sez. 3 n. 18742 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata produzione, nel controricorso, della delibera del consiglio di amministrazione che conferisce al procuratore speciale il potere di rappresentanza determina l’inammissibilità della costituzione in giudizio, trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 77 c.p.c.. L’acquirente che, nel contratto, dichiara di accettare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche in relazione a una sentenza di demolizione passata in giudicato è avente causa della parte soccombente e subentra nell’obbligo di eseguire il giudicato ex art. 2909 c.c.. L’adempimento di un obbligo imposto da sentenza non costituisce soddisfazione coattiva del creditore né atto illecito, poiché il debitore può adempiere anche contro l’inerzia del creditore, ai sensi degli artt. 1206 e ss. c.c.. La demolizione eseguita in ottemperanza al giudicato coincide con la soddisfazione dell’interesse del creditore, non con la sua lesione, e pertanto non è risarcibile come danno non patrimoniale.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un terreno, avevano ottenuto dal Tribunale di Velletri la condanna di una società alla demolizione di un capannone parzialmente edificato sulla loro proprietà. La società non aveva adempiuto e i creditori non avevano mostrato interesse all’esecuzione forzata. Successivamente, la società acquirente del terreno adiacente, dichiarando nel rogito di accettare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava anche in relazione a quella sentenza passata in giudicato, procedeva alla demolizione dell’intero manufatto, comprensivo della porzione insistente sul fondo dei ricorrenti.
I proprietari del fondo convenivano in giudizio la società acquirente e il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo legittima l’esecuzione del giudicato da parte della società, qualificata come avente causa. Avverso tale sentenza i proprietari proponevano ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del controricorso di Allianz, fondata sulla mancata produzione della delibera del consiglio di amministrazione che conferiva ai procuratori speciali il potere di rappresentanza. Richiamando il principio espresso da Cass. n. 2033/2022, n. 24893/2021 e n. 576/2021, la Corte ribadisce che, in caso di proposizione del controricorso a mezzo di procuratore speciale, la produzione del documento che contiene la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri. Non basta indicare gli estremi della delibera se l’atto non viene prodotto, essendo il vizio sempre rilevabile d’ufficio. La costituzione della società controricorrente è quindi dichiarata inammissibile.
Nel merito, la Corte esamina i motivi di ricorso concernenti la qualificazione della società acquirente come avente causa. La decisione impugnata non si fonda sulla mera vendita del terreno, ma sulla clausola contrattuale con cui gli acquirenti accettavano espressamente il bene anche in relazione alla sentenza di demolizione passata in giudicato. Da tale pattuizione deriva, per contratto, la successione nell’obbligo di demolire, con applicazione dell’art. 2909 c.c., che estende il giudicato agli aventi causa. I motivi sono dichiarati infondati.
Quanto alla pretesa illiceità della demolizione, la Corte osserva che l’adempimento di un obbligo imposto da sentenza non integra una coattiva soddisfazione del creditore contro la sua volontà. Il richiamo alla disciplina della mora del creditore conferma che il debitore può adempiere anche contro l’inerzia dell’interessato, e tale adempimento resta lecito. L’ingresso nel fondo per eseguire la demolizione è strumentale all’obbligo e non costituisce una violazione illecita della proprietà.
La Corte affronta infine la questione del danno non patrimoniale, rilevando che la demolizione, essendo stata imposta dal giudicato, coincide con la soddisfazione dell’interesse dei creditori, non con la sua lesione. La pretesa risarcitoria relativa alla mancata sanatoria del manufatto non riguarda un interesse la cui lesione possa produrre danno non patrimoniale. Il nono motivo, relativo all’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, è infondato perché il rigetto è implicito nell’esclusione dell’illiceità della condotta. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese in favore del controricorrente Felici.
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Nota della Redazione
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