Revoca automatica della patente illegittima senza motivazione specifica (Cass. pen. Sez. IV n. 35185 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, la revoca della patente di guida non è più automatica quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., dovendo il giudice scegliere, caso per caso, tra revoca e sospensione. L’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede tale alternativa anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ne consegue che è affetta da motivazione apparente la sentenza di patteggiamento che applichi la revoca con il solo generico richiamo alla norma incostituzionale, senza confrontarsi con l’esclusione dell’automatismo.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza del 3 marzo 2026, ha applicato all’imputato la pena concordata fra le parti per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima applicazione della revoca alla luce della sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale. La questione approda così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada. La norma non prevede che, in caso di condanna o di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca, quando non ricorra alcuna delle aggravanti dei rispettivi commi secondo e terzo.
Il percorso dei giudici costituzionali viene richiamato con precisione. La revoca automatica resta legittima per i reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o dall’alterazione psicofisica da assunzione di droghe. Nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali, invece, l’automatismo è escluso e al giudice è riconosciuto il potere di valutare se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sospensione della patente.
Su questa base la Corte rileva che nel provvedimento impugnato difetta una motivazione specifica sulla revoca: vi è soltanto il generico richiamo all’art. 222, comma 2, cod. strada, norma dichiarata costituzionalmente illeglegittima nei termini indicati. Il giudice di merito non ha cioè verificato se ricorressero le aggravanti che giustificano l’automatismo, né ha spiegato le ragioni della scelta del trattamento più afflittivo.
Accertato che non ricorre alcuna delle ipotesi aggravate dallo stato di ebbrezza o dall’alterazione psicofisica da stupefacenti, la sentenza è annullata limitatamente alla revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli in diversa persona fisica. Resta fermo l’accordo intercorso tra le parti e ratificato dal giudice, al quale è estranea l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Nota della Redazione
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