Inammissibile il ricorso generico che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 36014 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità dei motivi il ricorso per cassazione che non indichi la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, ignorando le affermazioni del provvedimento censurato. In tema di sospensione condizionale, il giudice non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., potendo indicare solo quelli ritenuti prevalenti. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., dell’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello e non eccepita in quella sede né dedotta con i motivi di ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. L’esponente ha lamentato vizio di motivazione in relazione all’assenza del nesso di causalità, vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove favorevoli, violazione di legge per errata applicazione dell’art. 41 cod. pen. sul concorso di cause, errata valutazione circa lo stato di alterazione psicofisica e vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il profilo dell’ammissibilità. Le prime tre censure, con le quali si lamenta genericamente un’omessa valutazione di prove e l’insussistenza del nesso causale, sono del tutto aspecifiche, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata.

La Suprema Corte richiama il principio secondo cui l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, come affermato da Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945 e da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822.

Anche il quarto motivo non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che non ha mai affermato che l’imputato si trovasse in stato di alterazione, ma che, in base alle analisi tossicologiche, risultava aver assunto cocaina ed aveva invece negato la circostanza.

Quanto al diniego della sospensione condizionale, la Corte rileva che i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e conforme ai principi, richiamando i precedenti penali e la gravità della condotta, ostativi a una prognosi positiva di astensione dal commettere ulteriori reati. In proposito si ribadisce che il giudice, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli ritenuti prevalenti, secondo Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Rv. 267639 e Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206.

Infine, la Corte osserva che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso, come affermato da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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