Rivalsa IVA per maggiore imposta senza accertamento: opera l’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 (Cass. civ. Sez. 3 n. 21415 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la rivalsa per la maggiore imposta prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 633/1972 ha carattere speciale e derogatorio e trova applicazione esclusivamente quando la maggiore imposta derivi da un formale avviso di accertamento o di rettifica dell’Amministrazione finanziaria, presupponendone il previo pagamento. Ove l’aumento dell’imponibile o dell’imposta consegua alla correzione spontanea di inesattezze di fatturazione, si applica invece il meccanismo ordinario di variazione in aumento di cui all’art. 26 del medesimo decreto, che non richiede alcun accertamento e legittima la rivalsa nei rapporti tra le parti. La pattuizione contrattuale di un’aliquota inferiore a quella legale non incide sull’obbligazione tributaria, disciplinata da norme inderogabili.
Il Fatto
La società fornitrice di energia elettrica conveniva in giudizio la fondazione cessionaria, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 45.705,32 a titolo di rivalsa per la maggiore IVA derivante dall’emissione di note di variazione in aumento, con le quali era stata applicata l’aliquota ordinaria del 22% in luogo di quella agevolata del 10% inizialmente fatturata, nell’ambito di un contratto di somministrazione.
Il Tribunale di Milano, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla fondazione, revocava il decreto, ritenendo la rivalsa non esercitabile in assenza di un accertamento dell’Amministrazione finanziaria e del previo pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 633/1972. La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione, ma la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 60 in luogo dell’art. 26 del medesimo decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, escludendo la violazione del divieto di nova in appello. La diversa qualificazione giuridica della vicenda, riconducibile all’art. 26 piuttosto che all’art. 60 del d.P.R. n. 633/1972, non introduce alcun fatto storico nuovo né altera la causa petendi, ma attiene esclusivamente all’individuazione della disciplina applicabile, questione rimessa al giudice e deducibile anche per la prima volta in sede di gravame.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo fondato, muovendo dalla distinzione tra il regime speciale dell’art. 60 e quello ordinario dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. La rivalsa successiva di cui all’art. 60, comma 7, opera solo nell’ipotesi in cui la maggiore imposta derivi da un avviso di accertamento o di rettifica divenuto definito, presupponendo il previo pagamento di imposta, sanzioni e interessi. L’art. 26, invece, impone la variazione in aumento dell’imposta originariamente fatturata per qualsiasi motivo, compresa la correzione di inesattezze della fatturazione, senza richiedere alcun intervento dell’Amministrazione finanziaria.
Nella specie, la società non aveva agito a seguito di un accertamento, ma aveva proceduto spontaneamente alla rettifica dell’aliquota, ritenendo non corretta l’originaria applicazione di quella agevolata. La vicenda ricade pertanto nella previsione dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972, che legittima la rivalsa nei rapporti tra le parti anche in assenza di pagamento all’erario. La Corte ha inoltre precisato che la pattuizione contrattuale dell’aliquota agevolata non incide sull’obbligazione tributaria, salva l’esperibilità dell’azione di annullamento per vizio del consenso, non proposta nella specie.
Quanto all’applicabilità dell’aliquota agevolata del 10%, la Corte ha escluso che ricorrano i relativi presupposti, poiché la fornitura era destinata a una fondazione, ente collettivo che utilizza l’energia elettrica per la propria attività istituzionale, e non ad uso domestico. Ne consegue la doverosità della rettifica operata dal fornitore con l’aliquota ordinaria del 22%.
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Nota della Redazione
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