Azione revocatoria e fondo patrimoniale: necessaria allegazione del concreto pregiudizio (Cass. civ. Sez. 3 n. 15943 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria ordinaria, il presupposto oggettivo dell’eventus damni ricorre non solo quando l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione quantitativa o soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Tuttavia, con riguardo ad atti dispositivi che abbiano ad oggetto beni già inclusi in un fondo patrimoniale costituito in epoca anteriore al sorgere del debito, siffatti beni sono sottratti alla garanzia dei crediti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia: è pertanto onere del creditore allegare e dimostrare che la modifica della composizione del fondo determini un concreto pericolo ulteriore per i creditori. L’omessa motivazione su tale profilo configura un’ipotesi di motivazione meramente apparente, sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
La curatela di una società fallita agiva in revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso l’atto di vendita con cui l’amministratore della società aveva ceduto alla moglie separata la quota di metà della proprietà di un immobile. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inefficace l’atto nei confronti della curatela, ritenendo sussistenti sia l’eventus damni sia il consilium fraudis. Avverso la sentenza d’appello i coniugi proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di dichiarare inammissibile l’appello per genericità. Il motivo è stato ritenuto inammissibile sia per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non avendo i ricorrenti riportato l’atto di appello nelle parti rilevanti, sia perché l’eccezione di genericità doveva ritenersi assorbita dalla motivazione del giudice di gravame, configurandosi una decisione implicita della questione.
Parimenti inammissibile è stato dichiarato il secondo motivo, volto a censurare l’apparente motivazione sulla sussistenza dell’eventus damni. La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Riguardo alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la S.C. ha precisato che essa è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, mentre nella specie la censura atteneva alla valutazione delle prove, sindacabile in legittimità solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
Infondato è stato ritenuto il terzo motivo, concernente il consilium fraudis. La Corte ha osservato che la ricostruzione del giudice di merito, basata su numerosi episodi di distrazione risalenti a epoca antecedente al trasferimento, si risolve in un prudente apprezzamento delle prove insindacabile in sede di legittimità, non risultando configurabile la violazione delle regole sulle presunzioni.
Il quarto motivo, invece, è stato accolto. La Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente affermato che l’eventus damni può ravvisarsi anche in una modificazione qualitativa del patrimonio, ma non avesse adeguatamente motivato in ordine all’effettivo pregiudizio derivante dalla cessione della quota di un bene già vincolato in un fondo patrimoniale costituito nel 2009, in epoca antecedente al sorgere del debito. Trattandosi di bene già sottratto alla garanzia generica dei creditori, la cessione non era di per sé pregiudizievole, essendo onere della curatela allegare e dimostrare il concreto pericolo ulteriore derivante dallo spostamento patrimoniale. L’omessa motivazione su tale punto integra un’ipotesi di motivazione meramente apparente, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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