Il termine lungo di impugnazione resta annuale per i giudizi instaurati prima del 04.07.2009 (Cass. civ. Sez. 2 n. 12031 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di c.d. termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dall’art. 46 della legge n. 69/2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 04.07.2009. Ne consegue che il termine annuale resta applicabile qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a tale data. Nel caso di sentenza emessa con lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., il termine c.d. lungo decorre dalla pubblicazione del dispositivo, rispetto al quale va valutata la tempestività del gravame. Per i giudizi instaurati prima della riforma, il termine annuale va inoltre computato comprensivo della sospensione feriale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una domanda giudiziale proposta dai coniugi, i quali agivano per la declaratoria di nullità o inefficacia di un atto di donazione di un terreno, del quale assumevano di essere proprietari. Il Tribunale di Avellino, pronunciando con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., aveva rigettato la domanda, dichiarando assorbita la domanda riconvenzionale di usucapione.
La Corte d’appello di Napoli, investita dell’impugnazione, aveva dichiarato inammissibile l’appello principale per tardività, ritenendo il gravame proposto oltre il termine semestrale c.d. lungo decorrente dalla pubblicazione del dispositivo. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione alla normativa intertemporale introdotta dalla legge n. 69/2009.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, strettamente connessi, con cui si censurava l’errore commesso dal giudice di appello nella determinazione della durata del termine di impugnazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto le censure manifestamente fondate.
L’analisi muove dal dato normativo: l’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009 ha novellato il primo comma dell’art. 327 c.p.c., riducendo da un anno a sei mesi il termine c.d. lungo per l’impugnazione delle sentenze non notificate. Tuttavia, il successivo art. 58, comma 1, della medesima legge stabilisce il principio per cui le disposizioni modificative del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ossia il 04.07.2009.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha ribadito che la norma transitoria non si riferisce alle impugnazioni proposte, ma all’instaurazione del giudizio di primo grado. Ne deriva che per i giudizi iniziati prima della data di entrata in vigore della riforma, il termine per impugnare resta quello annuale previsto dal testo previgente dell’art. 327 c.p.c.
Nella specie, gli atti di causa hanno rivelato che l’atto di citazione di primo grado era stato spedito e ricevuto nel giugno 2008, ben prima del 04.07.2009. Tale circostanza, emergente dagli avvisi di ricevimento e dal numero di ruolo del processo indicato nella sentenza di primo grado, non era stata considerata dalla Corte territoriale.
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha concluso che il termine annuale per la proposizione dell’appello, comprensivo della sospensione feriale, era scaduto il 06.07.2019. L’appello notificato il 27.06.2019 risultava pertanto tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per l’esame del merito dell’impugnazione, alla Corte demandando anche la decisione sulle spese di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.