Improcedibile il ricorso privo della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 2 n. 14731 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma secondo, num. 2), c.p.c., quando il ricorrente, dopo aver dichiarato espressamente in epigrafe che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ometta di depositare, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Tale inosservanza non è sanata né dalla produzione della sentenza da parte di altro controricorrente né dalla circostanza che la notificazione risulti comunque avvenuta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. Il vizio, rilevabile anche d’ufficio, non è superato dalla costituzione e dalle difese svolte dagli intimati.

Il Fatto

Il proprietario di un appartamento in un condominio convenne in giudizio i proprietari di altre unità immobiliari, chiedendo la condanna a chiudere i varchi aperti nel muro di confine per realizzare un vano ascensore, sostenendo che il muro non fosse parte comune. Il Tribunale di Rovereto rigettò la domanda, ritenendo l’apertura legittima ai sensi dell’art. 1102 c.c. quale forma di miglior godimento del bene comune. La Corte d’appello di Trento confermò la decisione, escludendo che l’art. 3 del regolamento condominiale potesse assumere rilievo contrario, trattandosi di ipotesi di innovazioni e vertendosi comunque in caso di regolamento assembleare modificabile a maggioranza.

Avverso la sentenza d’appello, depositata il 5 marzo 2021 e notificata il 1° aprile 2021, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sul vizio di motivazione, sulla natura del muro e sulla violazione dell’art. 1138 c.c. Gli intimati hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha scrutinato preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dai controricorrenti per il mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia della sentenza impugnata completa della relata di notifica nel termine di legge. L’eccezione è stata ritenuta fondata: il ricorrente, pur avendo espressamente attestato in epigrafe che la sentenza gli era stata notificata il 1° aprile 2021, ha prodotto la copia del provvedimento priva della relata.

Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, la Corte ha chiarito che la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso è un fatto processuale che manifesta l’autoresponsabilità della parte, facendo sorgere l’onere di depositare la copia munita della relata di notifica nel termine prescritto. Il tenore letterale dell’art. 369, comma secondo, num. 2), c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza e deposito della relata, essendo la prescrizione finalizzata a consentire al giudice l’accertamento della tempestività dell’impugnazione sin dal momento del deposito del ricorso.

La Corte ha precisato che l’inosservanza non determina l’improcedibilità solo in due ipotesi: se la copia della sentenza è prodotta da un altro controricorrente, consentendo comunque la verifica della tempestività, ovvero se dal ricorso risulti che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie, nessuna delle due condizioni ricorre: la copia non è stata prodotta dagli intimati e il ricorso è stato notificato il 28 maggio 2021, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del 5 marzo 2021.

Infine, il Collegio ha ricordato che il difetto di procedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è sanato dalla costituzione degli intimati, trovando la sanzione la sua ragione nel presidiare un comportamento omissivo della parte che ostacola la sequenza di avvio del processo. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento dei motivi e condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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