Denuncia del verificatore Enel non calunniosa senza prova del dolo (Cass. civ. Sez. III n. 34614 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al dipendente dell’impresa distributrice addetto al controllo e all’eventuale distacco dei contatori deve riconoscersi la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, poiché tali operazioni non si esauriscono in un’attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all’esercizio del pubblico servizio di distribuzione dell’energia elettrica. Ne consegue che il verbale di verifica fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che lo ha formato, nei limiti delle circostanze cadute direttamente sotto la percezione del verificatore. La denuncia penale successivamente archiviata non è fonte di responsabilità civile ove difetti la prova del dolo del denunciante, non essendo sufficiente la mera colpa. Il decreto di archiviazione non è idoneo a produrre effetti di giudicato in sede civile, dove il giudice procede ad accertamento autonomo dell’illecito civile.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio davanti al Tribunale due società del gruppo elettrico, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a una verifica dei contatori e al successivo distacco dell’utenza che alimentava l’abitazione familiare e l’azienda. I verificatori avevano denunciato un presunto prelievo irregolare di energia elettrica mediante attacco diretto alla rete; il procedimento penale iscritto a carico dell’attore era stato poi definito con decreto di archiviazione, per non idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 31 maggio 2022, respingeva il gravame. Propone ricorso per cassazione il soccombente con quattro motivi, resistendo le società controricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la qualifica dei dipendenti incaricati della verifica. Richiamando la giurisprudenza delle sezioni penali, osserva che al dipendente addetto al controllo e all’eventuale distacco dei contatori va riconosciuta la qualità di incaricato di un pubblico servizio: tali operazioni implicano attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all’esercizio del servizio di distribuzione dell’energia elettrica.
Ai fini della qualifica non rileva la forma giuridica dell’ente né la sua costituzione secondo norme di diritto pubblico o privato, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi dell’art. 357, secondo comma, cod. pen.; la qualifica di incaricato di pubblico servizio è assegnata in via residuale dall’art. 358 cod. pen. a chi non svolga pubbliche funzioni nei sensi indicati né mansioni di ordine o opera semplicemente materiale.
Da tale premessa discende il valore probatorio del verbale di verifica: esso fa piena prova della provenienza del documento dal suo autore, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma il suo valore è circoscritto alle circostanze cadute direttamente sotto la percezione del verificatore. La Corte ritiene che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, avendo i dipendenti operato entro i limiti dei poteri conferiti.
Quanto alla denuncia, la Corte ribadisce che la semplice presentazione di una denuncia poi archiviata non costituisce di per sé fonte di responsabilità risarcitoria: per qualificarla come calunnia occorre il dolo e non la mera colpa del denunciante, determinata da leggerezza o avventatezza, gravando sul danneggiato l’onere di provare la materialità delle accuse e la consapevolezza della loro falsità. Nella specie l’accertamento di un allaccio diretto abusivo con possibilità di prelievo senza registrazione dei consumi esclude la sussistenza del dolo. Il decreto di archiviazione, inoltre, non chiude un procedimento penale ma ne impedisce l’instaurazione, e non produce preclusioni né effetti di giudicato in sede civile, dove il giudice valuta autonomamente la fattispecie dell’art. 2043 cod. civ..
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: il ricorrente, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, chiede una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo, relativo alla condanna alle spese, è infondato, essendo il potere di compensazione rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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