Recidiva e licenziamento: proporzionalità valutabile in concreto dal giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17024 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in successive mancanze disciplinari, quale ipotesi di licenziamento, non esclude il potere del giudice di valutare la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati, ancorché connotati dalla recidiva, ai fini dell’accertamento della proporzionalità della sanzione espulsiva. Il principio di gradualità e quello di proporzionalità delle sanzioni non impongono che la medesima infrazione sia punita una prima volta in modo più tenue e poi in modo più grave: la scelta datoriale di irrogare una sanzione più blanda delle precedenti può trovare giustificazione nella valutazione del contegno di costruttiva disponibilità manifestato dal lavoratore all’esito della contestazione. Non integra di per sé violazione la sequenza delle sanzioni disciplinari irrogate in conformità alla normativa collettiva e motivata sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Il Fatto

Il lavoratore è stato licenziato per giusta causa dopo tre sanzioni disciplinari conservative (due sospensioni e un rimprovero scritto) irrogate per il medesimo tipo di errore nella lavorazione delle pelli. Ha impugnato il licenziamento chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle sanzioni e della misura espulsiva.

Dopo l’annullamento della prima pronuncia di appello con rinvio, il lavoratore è risultato nuovamente soccombente. Ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione dei principi di proporzionalità e di gradualità e la contraddittorietà dell’agire datoriale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che investono la violazione degli artt. 2119 e 2106 cod. civ. e della legge n. 604/1966, oltre che degli artt. 7 e 18 della legge n. 300/1970 e delle previsioni del CCNL di settore. Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello abbia valutato la condotta complessiva, anziché i singoli fatti contestati, e abbia giustificato la sanzione espulsiva in assenza di gradualità.

Richiamando la sentenza rescindente di questa Corte, la decisione ribadisce che la previsione collettiva della recidiva non preclude al giudice di valutare la gravità in concreto dei singoli addebiti, anche quando connotati dalla recidiva, per verificare la proporzionalità della misura espulsiva. Le censure mosse dal lavoratore sono però ritenute infondate, perché assertive e generiche.

La Corte rileva che il giudice di rinvio ha motivato nel dettaglio la legittimità formale e sostanziale delle tre sanzioni conservative, per poi valorizzare la reiterazione sistematica degli errori e il contegno colposo del dipendente. Il tribunale aveva quindi esaminato specificamente tutte le sanzioni, correttamente percorrendo il tema della recidiva specifica.

Quanto alla sequenza sanzionatoria, la Corte esclude ogni contraddittorietà nell’agire datoriale: la scelta di irrogare, da ultimo, la sanzione più blanda è scaturita dalla valutazione del contegno di costruttiva disponibilità e collaborazione manifestato dal lavoratore. La successiva scelta di irrogare la sanzione più afflittiva è giustificata dalla particolare gravità del comportamento, connotata sul piano soggettivo dall’inosservanza delle procedure aziendali poste a presidio degli errori di taglio.

La Corte dichiara inoltre manifestamente infondato il motivo sulla motivazione apparente e inammissibile quello sull’errore di percezione circa le prove testimoniali, mirando alla rilettura del materiale probatorio in un contesto di doppia conforme. Il ricorso è respinto con condanna alle spese, con liquidazione dei compensi e degli esborsi e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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