Ricorso per cassazione improcedibile se manca la relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 15242 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, avendo dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC, non depositi nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. la copia della sentenza munita della relata di notifica ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione. La tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. non sana l’omissione. La regola non trova eccezione quando la notificazione del ricorso sia avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché in tal caso non può configurarsi la procedibilità per notifica tempestiva del ricorso. Colui che proponga impugnazione nella qualità di erede di una parte del giudizio deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande formulate dal suo dante causa. Nel ricorso, il ricorrente dichiarava che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era improcedibile. Ha ricordato che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Da tale dichiarazione deriva l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica.
Nella specie, il ricorrente aveva depositato copia della sentenza priva della relazione di notificazione, né detta documentazione era stata prodotta dalle altre parti o acquisita al fascicolo d’ufficio. La Corte ha escluso che potesse operare il principio per cui il ricorso è procedibile se la notificazione si è perfezionata entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché nella fattispecie la notifica del ricorso era avvenuta oltre tale termine.
La Corte ha inoltre precisato che il rilievo dell’improcedibilità preclude quello dell’inammissibilità, pur evidenziando che il ricorrente, assumendo di essere erede di una delle parti originarie, non aveva documentato tale qualità. Ha richiamato il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, per cui chi agisce nella qualità di successore a titolo universale deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.
Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente. La Corte ha invece escluso la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., non ricorrendo gli estremi della mala fede o della colpa grave. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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