Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. IV n. 554 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproponendo le medesime ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, pretenda una diversa e più favorevole ricostruzione del fatto: tali censure investono valutazioni sulla prova riservate al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua ed esauriente. La mancanza di specificità del motivo ricorre anche quando difetti la correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, con conseguente inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze e sulla dosimetria della pena, implicando discrezionalità tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità ove non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da sufficiente motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19 marzo 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, irrogando la pena di nove mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa. I reati contestati riguardavano il furto aggravato di un misuratore d’acqua e il tentativo di furto di un autocarro all’interno di un cantiere, oltre al delitto di simulazione di reato di cui all’art. 367 cod. pen., per aver l’imputato presentato una falsa denuncia di furto del proprio telefono cellulare, in realtà dimenticato nel mezzo oggetto del tentativo di furto.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo vizi di motivazione sulla ricostruzione del fatto e sul trattamento sanzionatorio. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, incentrato sull’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., rilevando che il ricorrente ha svolto censure di merito volte a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Tali doglianze esulano dal sindacato di legittimità, poiché investono profili di valutazione della prova riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 930 del 1995 e le successive Sez. I n. 42369 del 2006 e Sez. VI n. 47204 del 2015.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che è inammissibile il ricorso fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità va ritenuta non solo per genericità, ma anche per difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che conduce all’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Sul punto la Corte cita, tra le altre, Sez. V n. 28011 del 2013 e Sez. IV n. 18826 del 2012.
Nel merito delle censure, la Corte territoriale aveva offerto motivazione articolata e priva di aporie logiche: la necessità di comunicare con i presunti complici era elemento meramente congetturale; il teste, fratello dell’imputato, era stato ritenuto del tutto inattendibile per le contraddizioni rispetto alla versione resa in fase investigativa; quanto all’interesse alla denuncia, la Corte ha valorizzato la coincidenza temporale tra la denuncia di furto e il ritrovamento del telefono nell’autocarro oggetto del tentativo di furto, nonché il mendacio dell’imputato sulle chiamate effettuate, smentito dai tabulati telefonici.
Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità ove non arbitrarie e sorrette da sufficiente motivazione: la Corte territoriale aveva argomentato la scelta di non addivenire a un giudizio di prevalenza alla luce della spregiudicatezza dell’azione e dei precedenti penali dell’imputato. Quanto alla dosimetria, la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolve il proprio compito anche con valutazione globale dei criteri dell’art. 133 cod. pen., richiamati gli aspetti della personalità del reo e delle caratteristiche dell’azione delittuosa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 367 c.p. – Simulazione di reato
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso