Sindacato di legittimità sulla pena e motivazione: inammissibile ricorso parcellizzato (Cass. pen. Sez. 7 n. 9420 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la sentenza di appello in modo parcellizzato, senza confrontarsi con la motivazione, sollecitando una diversa valutazione di merito degli stessi elementi posti a base della decisione, non essendo tale sindacato consentito al giudice di legittimità. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche a fronte del mero richiamo a criteri di adeguatezza ed equità, impliciti degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. In tal caso, l’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio non costituisce causa di nullità della sentenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di incendio, contestato con la recidiva reiterata. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., la mancata assunzione di una perizia tecnica sui propri abiti, l’omessa concessione delle attenuanti generiche e l’errata valutazione della sussistenza della recidiva e dell’entità della pena.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione Penale ha preliminarmente valutato la doglianza relativa alla mancata assunzione della prova peritale, ritenendola inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse spiegato la presumibile irrilevanza del risultato probatorio, essendo già stata acquisita una prova sufficiente. Ne discende la legittimità del rigetto della richiesta di rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale, effettuata ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., per la non indispensabilità della prova richiesta.
Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando la pena sia stata applicata in misura prossima al minimo. In tal caso, il giudice può anche limitarsi a richiamare criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. La mancanza di una motivazione specifica sul punto, pertanto, non integra una causa di nullità della sentenza.
Sul diniego delle attenuanti generiche e sull’applicazione della recidiva, il ricorso è stato reputato inammissibile per la sua natura “parcellizzata”. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con le argomentazioni approfondite e giuridicamente corrette della Corte di appello, le quali avevano negato l’esistenza di elementi positivi valorizzabili e avevano dedotto la maggiore pericolosità dalla condanna riportata solo due anni prima per un reato grave, seppur eterogeneo.
In definitiva, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto la richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi posti a base della decisione impugnata non è consentita al giudice di legittimità, la cui competenza è limitata al controllo di correttezza del provvedimento e non può estendersi a una propria, diversa opinione sul merito. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nella misura di euro tremila.
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Nota della Redazione
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