Nullità per assenza non deducibili con incidente di esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 36882 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza. Resta salva la possibilità di far valere l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo attraverso la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. In materia di continuazione, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale presuppone una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle condotte, almeno nelle loro linee essenziali, tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la revoca dell’esecutività della sentenza di condanna per evasione e, in via subordinata, la rimessione in termini per impugnarla. Dichiara di essere stato assente durante il processo per non aver ricevuto la notifica del decreto di rinvio a giudizio e di essere stato legittimamente impedito a comparire per sopravvenuta detenzione.
Il Tribunale di Roma rigetta l’istanza rilevando che il condannato, avendo nominato difensore di fiducia ed eletto domicilio, aveva avuto conoscenza del procedimento, e che era suo onere attivarsi. Nega inoltre la continuazione per eterogeneità dei reati e distanza temporale. Avverso tale ordinanza il condannato ricorre in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen., sostenendo l’illegittimità della dichiarazione di assenza e la nullità della sentenza emessa nonostante l’impedimento a comparire del detenuto.
La Corte giudica la doglianza infondata. Le questioni relative a nullità verificatesi nel giudizio di cognizione non possono essere sottoposte al giudice dell’esecuzione. Richiamando le Sezioni Unite n. 15498 del 2020, si afferma che le nullità assolute e insanabili per omessa citazione dell’imputato in giudizio celebrato in assenza non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, in ragione del passaggio in giudicato.
Resta salva la possibilità di far valere l’incolpevole mancata conoscenza del processo mediante la richiesta di rescissione del giudicato. La censura è quindi priva di fondamento, a prescindere dalla risposta — corretta ma superflua — del giudice dell’esecuzione su nomina del difensore ed elezione di domicilio.
Il secondo motivo denuncia il mancato riconoscimento della continuazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. La Corte lo ritiene formulato in termini generici e comunque infondato. La motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e conforme ai principi di legittimità: il trattamento più mite è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle condotte.
Il giudice dell’esecuzione ha dato conto della natura dei reati e delle date di commissione, evidenziando l’eterogeneità e la distanza temporale tra i fatti, nonché il carattere estemporaneo delle condotte di resistenza. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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