Ricusazione esclusa per mera comunanza di fonti probatorie tra giudizi (Cass. pen. Sez. I n. 27948 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incompatibilità del giudice, le cause di ricusazione previste dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. sono tassative e non ammettono interpretazione estensiva o analogica, in ragione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. La funzione pregiudicante rileva soltanto quando il giudice abbia espresso una valutazione di merito sulla sussistenza del medesimo fatto-reato o sulla colpevolezza dello stesso imputato. Non integra pertanto causa di ricusazione, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell’imputato per fatti diversi, ancorché caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie, poiché resta integro il potere-dovere del giudice di riesaminare le medesime fonti nel nuovo contraddittorio. Parimenti non configura indebita manifestazione del convincimento, ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la valutazione resa in un separato procedimento su un reato storicamente diverso, quando il giudice si sia limitato ad adempiere all’obbligo di motivazione senza anticipare alcun giudizio sul fatto oggetto del giudizio pendente.
Il Fatto
L’imputato, chiamato a rispondere davanti alla Corte d’assise di un omicidio commesso in una certa data, ha proposto istanza di ricusazione nei confronti dell’intero Collegio giudicante. Il medesimo Collegio, nella stessa composizione togata e popolare, aveva già definito un precedente giudizio a suo carico, conclusosi con sentenza di condanna per un duplice omicidio commesso in epoca diversa.
La difesa ha dedotto l’incompatibilità funzionale del Collegio, in via principale ai sensi dell’art. 37, lett. a), cod. proc. pen., per la precedente valutazione di elementi probatori asseritamente comuni ai due procedimenti, e in via subordinata ai sensi della lett. b) dello stesso articolo, per avere il Collegio già manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto della nuova imputazione. La Corte d’appello ha rigettato l’istanza, ritenendo i fatti storici autonomi e la comunanza probatoria inidonea a fondare l’incompatibilità. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio di tassatività delle cause di ricusazione. Le norme che le disciplinano derogano al principio del giudice naturale e non tollerano letture estensive o analogiche: non è consentito assimilare interessi emergenti dal caso concreto a quelli espressamente regolamentati. L’art. 111 Cost. non ha modificato tale principio di eccezionalità.
Da ciò deriva che la funzione pregiudicante può essere ravvisata non in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice, ma soltanto in una valutazione di merito sulla sussistenza del medesimo fatto-reato o sulla colpevolezza dello stesso imputato, a prescindere dalla conformazione del quadro probatorio.
La Corte esamina anzitutto il motivo con cui si deduce la violazione di norme costituzionali e convenzionali, dichiarandolo inammissibile. L’inosservanza della Costituzione e della CEDU, non prevista dall’art. 606 cod. proc. pen., può costituire solo fondamento di una questione di legittimità costituzionale, non proposta nel caso di specie. Le norme convenzionali, quali fonti interposte integratrici dell’art. 117, comma primo, Cost., sono parimenti invocabili solo a sostegno di una questione di costituzionalità.
Quanto ai restanti motivi, il ricorrente insiste genericamente sull’identità del fatto storico e della piattaforma probatoria, senza confrontarsi con l’ordinanza impugnata, che ha rimarcato la diversità naturalistica dei fatti oggetto dei due procedimenti. L’identità del fatto sussiste solo in presenza di corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, con riguardo a condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona: costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo.
La Corte ribadisce che la comunanza delle fonti probatorie tra giudizi per fatti diversi non integra ricusazione: una stessa fonte, ritenuta attendibile in un processo, può non esserlo in un altro, restando integro il potere-dovere del giudice di riesaminarla nel nuovo contraddittorio. È irrilevante la riconducibilità dei reati a un identico disegno criminoso o a un arco temporale ristretto, salvo che il giudice abbia incidentalmente espresso il convincimento sui fatti del successivo procedimento, circostanza non eccepita. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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