Ricusazione per convenienza inammissibile secondo l’articolo 36 c.p.p (Cass. pen. Sez. 1 n. 2663 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione del giudice fondata sulle “altre gravi ragioni di convenienza” per le quali l’art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. impone al giudice il dovere di astenersi, in quanto tale disposizione non è richiamata dal successivo art. 37 cod. proc. pen., che detta la disciplina tassativa dei casi di ricusazione, né può essere ad essa estesa, data la natura di norme eccezionali che la regolano. La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, emessa dalla Corte di cassazione in caso di ricusazione c.d. “interna”, è adottata de plano, senza formalità di procedura. L’applicazione della sanzione pecuniaria, in caso di inammissibilità o rigetto dell’istanza, consegue ad una valutazione largamente discrezionale del giudice e richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria, con riferimento alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione.
Il Fatto
Il difensore di un condannato proponeva dichiarazione di ricusazione nei confronti dell’intero collegio della Quinta sezione penale della Corte di cassazione, chiamato a decidere il ricorso del proprio assistito avverso la sentenza di condanna per omicidio volontario, divenuta irrevocabile. A fondamento dell’istanza, il ricorrente deduceva che il presidente di quel collegio, in precedenti e notorie decisioni, avrebbe espresso posizioni giuridiche rigide su questioni considerate centrali per il giudizio, creando una situazione di oggettivo pregiudizio. Tale circostanza veniva qualificata come grave ragione di convenienza ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., estendendo la dichiarazione anche agli altri componenti del collegio per l’inevitabile influenza della posizione del presidente sulla deliberazione.
La Motivazione della Corte
La Prima sezione penale ha rilevato che la dichiarazione di ricusazione era stata proposta per un motivo non previsto dalla legge. L’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. prevede, infatti, la ricusazione del giudice solo nei casi indicati dall’art. 36, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), cod. proc. pen. e nell’ipotesi in cui il giudice abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. Le “gravi ragioni di convenienza”, evocate dal ricorrente, sono invece contemplate alla lett. h) del primo comma dell’art. 36, norma non richiamata dall’art. 37, con la conseguenza che esse costituiscono esclusivamente causa di astensione e non possono fondare un’istanza di ricusazione.
Nel confermare tale interpretazione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile la ricusazione fondata sulle “altre gravi ragioni di convenienza”, non essendo la relativa previsione richiamata dall’art. 37, né estensibile ad essa per la natura di norme eccezionali che la regolano. Ha inoltre ricordato che è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle dette ragioni, essendo tale differenziazione finalizzata ad attuare una tutela ad incisività crescente del principio di precostituzione.
Quanto alla procedura, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, l’inammissibilità è dichiarata senza ritardo e senza formalità di procedura. Per la ricusazione c.d. “interna”, la deliberazione avviene in camera di consiglio “senza avvisi”, ossia de plano, come affermato dalla giurisprudenza consolidata. Nel caso di specie, il palese discostarsi della richiesta dalla lettera della legge e la distanza tra lo schema processuale astratto e la fattispecie concreta sono stati ritenuti elementi sufficienti per applicare la sanzione pecuniaria nel massimo edittale, in considerazione della funzione defatigatoria dell’istanza.
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Nota della Redazione
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