Estradizione e notizia: la nota non è intervento processuale (Cass. pen. Sez. 6 n. 3264 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasmissione, da parte dello Stato richiedente, di una nota del proprio Ministero della Giustizia all’autorità giudiziaria interna, nell’ambito di una procedura di estradizione per l’estero, non integra un intervento nel procedimento ai sensi dell’art. 702 cod. proc. pen., ma si riconduce alla documentazione trasmessa a sostegno della domanda di estradizione ai sensi dell’art. 700 cod. proc. pen., non costituendo espressione della formale costituzione e partecipazione al giudizio dello Stato richiedente. Tale documento può essere legittimamente valutato dal giudice della cautela come ulteriore elemento di rafforzamento del già ritenuto pericolo di fuga. È, invece, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, censurando la valutazione del pericolo di fuga, si limiti a un generico dissenso senza evidenziare profili di illogicità o apparenza della motivazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 20 novembre 2025, la Corte d’appello di Roma, nell’ambito di una procedura di estradizione verso gli Stati Uniti d’America per il reato di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, rigettava l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’inutilizzabilità della nota del Ministero della Giustizia americano del 10 ottobre 2025, asseritamente lesiva del diritto dello Stato richiedente di intervenire nel procedimento interno solo alle condizioni dell’art. 702 cod. proc. pen.; e la mancanza o apparenza della motivazione sul pericolo di fuga.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il primo motivo infondato. La trasmissione della nota da parte dello Stato richiedente non può essere qualificata come intervento nel procedimento dinanzi alla Corte d’appello: trattandosi di un documento emesso il 10 ottobre 2025, esso deve essere ricondotto alla documentazione trasmessa a sostegno della domanda di estradizione, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. pen., e non costituisce, di per sé, espressione della formale costituzione e partecipazione al giudizio dello Stato richiedente.
La Corte ha inoltre precisato che le informazioni contenute nella nota sono state utilizzate dall’ordinanza impugnata solo quale ulteriore elemento volto a rafforzare il già ritenuto pericolo di fuga. Ne consegue che la valutazione di tale documento non viola i diritti fondamentali invocati dal ricorrente con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il ricorrente si è limitato a esprimere un generico dissenso rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza del pericolo di fuga e della inidoneità degli arresti domiciliari. L’ordinanza impugnata, nelle pagine da 7 a 10, aveva infatti valorizzato plurimi elementi: l’inidoneità del domicilio indicato; l’assenza di un legame del ricorrente con il territorio italiano; l’inidoneità dei soggetti, diversi dalla moglie, dichiaratisi disponibili a offrirgli supporto; le cospicue fonti di reddito; la possibilità di trovare accoglienza in altri Stati, specie negli Emirati Arabi Uniti, dove possiede un immobile.
Tali argomentazioni, tutt’altro che apparenti o manifestamente illogiche, non sono state concretamente censurate dal ricorrente, che le ha qualificate come “apodittiche” senza evidenziare alcun profilo di illegittimità delle conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.