Rinnovazione istruttoria in appello e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 31398 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello è istituto di carattere eccezionale, subordinato alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado: il giudice può disporla solo se, nella sua discrezionalità, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento che rigetta la richiesta non può essere svolto sulla concreta rilevanza dell’atto da acquisire, ma deve esaurirsi nel contenuto esplicativo del provvedimento adottato. È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga una censura non dedotta come motivo di appello, o che si risolva nel richiamo ad astratti principi di giurisprudenza senza critica argomentata alla motivazione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Potenza, con sentenza del 02.10.2024, per il reato di rapina aggravata, in qualità di concorrente. La difesa aveva chiesto in appello un supplemento istruttorio, mediante accertamento tecnico volto a “ingigantire” i fotogrammi ritraenti il passeggero dell’autovettura utilizzata per l’azione predatòried; la richiesta era stata rigettata.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo tre censure: la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione, l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sulla responsabilità; la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’aggravante della rapina; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta il rigetto della richiesta istruttoria e ne conferma la legittimità. La Corte di appello non ha travisato l’oggetto della richiesta difensiva — il cui contenuto è correttamente riportato a pagina 4 della sentenza impugnata — e ha motivatamente escluso il supplemento, ritenendolo non assolutamente necessario e anzi superfluo. L’identificazione del ricorrente come concorrente nella rapina emergeva già dalle attività captative, telefoniche e ambientali, e dall’incrocio dei dati delle celle telefoniche con i percorsi delle vetture usate per l’azione predatoria.
Il collegio richiama quindi il regime dell’istituto: la rinnovazione dell’istruttoria in appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, è eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sezioni Unite n. 12602 del 2015, Ricci). Il sindacato di legittimità sulla correttezza della motivazione non può mai investire la concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento (Sezioni Unite n. 2110 del 1996, Fachini; Sez. III n. 7680 del 2027, Loda; Sez. III n. 34625 del 2022, Grosso).
Quanto al profilo sull’apprezzamento del quadro indiziario, il motivo è palesemente generico: si limita a richiamare astratti principi in tema di prova indiziaria senza svolgere alcuna critica argomentata alle pagine 8-11 della sentenza, che hanno valorizzato una serie di elementi convergenti, qualificandoli come indizi gravi, precisi e concordanti sia nella fase preparatoria sia in quella esecutiva della rapina.
La censura sull’aggravante è dichiarata inammissibile per ragioni processuali: il motivo non era stato previamente dedotto come motivo di appello, con violazione del disposto a pena di inammissibilità dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il motivo sulle attenuanti generiche è manifestamente infondato a fronte del congruo apparato argomentativo sviluppato dal giudice di appello, che ha evidenziato da un lato l’assenza di elementi positivi giustificativi della diminuente e dall’altro i precedenti penali, anche di natura specifica, idonei a fondare il diniego (Sez. III n. 34947 del 2020; Sez. VI n. 57565 del 2018; Sez. V n. 43952 del 2017).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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