Inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale (Cass. pen. Sez. V n. 37867 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alle giurisdizioni superiori è inammissibile, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. La norma disciplina le modalità di esercizio del diritto di impugnazione e non i soggetti legittimati a proporlo, con la conseguenza che il requisito di abilitazione opera a pena di inammissibilità. La conversione in ricorso per cassazione dell’atto di appello, disposta dal giudice di merito, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del difensore, perché il principio di conservazione degli atti processuali non giustifica deroghe ai requisiti formali e sostanziali di ciascun mezzo di gravame, né consente sanatorie postume dell’originaria inammissibilità.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 17 marzo 2025, aveva dichiarato di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di diffamazione a mezzo della stampa, ritenendo il fatto commesso da persona non punibile per particolare tenuità del fatto. Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva appello, deducendo motivi afferenti al fatto e alle prove e chiedendo l’assoluzione.

Non essendo appellabile la sentenza di non luogo a procedere relativa a reato punito con la pena pecuniaria o alternativa, gli atti venivano trasmessi alla Corte di cassazione. Il ricorrente chiedeva quindi l’assoluzione dal reato ascrittogli.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il Presidente della Corte di appello di Bologna ha trasmesso l’atto di appello qualificandolo come ricorso per cassazione, in virtù dell’art. 554-quater, comma 6, cod. proc. pen., che esclude espressamente l’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti, come quello di specie, con la pena pecuniaria o alternativa. Il diverso disposto richiamato dal difensore nella memoria concerne, invece, le altre sentenze di non luogo a procedere, disciplinate dai commi 3 e 4 della medesima disposizione.

Ciò posto, la Corte osserva che l’impugnazione risulta presentata da difensore non legittimato, in quanto sottoscritta da un avvocato non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, che hanno affermato la portata generale della norma, destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo ai difensori iscritti nell’albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione dell’atto.

La conversione dell’atto di appello, disposta dal giudice di merito, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione, avendo la Corte più volte evidenziato l’impossibilità di sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame (Sez. VI n. 42385 del 17/9/2019). In tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell’istanza redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità, poiché il principio di conservazione degli atti processuali non giustifica deroghe ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. II n. 29575 del 12/07/2022).

L’inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *