Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso integrale dei costi e legittimazione dell’intermediario (ABF Collegio di Bari n. 1906 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto stipulati prima dell’entrata in vigore delle modifiche legislative del 2021, estinti anticipatamente, l’art. 125-sexies T.U.B. va applicato nell’originaria formulazione, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE. Il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. Per i costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione pattizia proporzionale; per i costi up-front, in assenza di diversa pattuizione, si applica il criterio della curva degli interessi. Gli oneri erariali non sono retrocedibili. L’intermediario è legittimato passivamente rispetto ai costi del credito riportati nel contratto di finanziamento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 28/11/2017 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto ed estinto anticipatamente il rapporto, con emissione di conteggio estintivo al 31/07/2024. Insoddisfatto dell’interlocuzione con l’intermediario, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo il rimborso complessivo di € 858,00 secondo il criterio pro rata temporis, per commissioni di intermediazione e spese di istruttoria; in via subordinata, chiedeva l’applicazione della curva degli interessi per le voci up-front, la restituzione delle quote eventualmente versate dopo l’estinzione, gli interessi legali e le spese di assistenza difensiva.

L’intermediario si opponeva, qualificando le spese di istruttoria e di intermediazione come up-front, eccependo il difetto di legittimazione passiva per gli oneri di intermediazione e riproponendo l’offerta di € 100,02 già rifiutata. Il ricorrente rinunciava alle repliche.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il contratto era stato concluso prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto Sostegni-bis, che ha modificato l’art. 125-sexies T.U.B., e che l’estinzione anticipata era avvenuta all’ottantunesima rata. Ha quindi richiamato l’orientamento consolidato dei Collegi successivo alla decisione della Corte Costituzionale n. 263/2022, secondo cui ai contratti anteriori si applica l’originaria formulazione della norma, come interpretata dalla sentenza Lexitor.

Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, il Collegio ha ribadito che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, inclusi i costi up-front, e che i criteri applicabili sono la proporzionalità lineare per i costi recurring e la curva degli interessi per quelli up-front, in assenza di diversa previsione pattizia proporzionale. Ha inoltre confermato la non retrocedibilità degli oneri erariali, richiamando l’art. 27 del d.l. n. 104/2023.

Quanto alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023, C-555/21, invocata dall’intermediario, il Collegio ha osservato che essa riguarda il credito immobiliare e non ha disatteso la pronuncia Lexitor, avendo la Corte evidenziato le specificità dei contratti relativi a beni immobili residenziali.

Nel merito, il Collegio ha qualificato come up-front le spese di istruttoria, in quanto corrispettivo di attività anteriori alla conclusione del contratto, e come recurring le spese di intermediazione, in ragione del riferimento contrattuale a iniziative pubblicitarie e al mantenimento delle strutture. Ha quindi applicato il criterio proporzionale agli interessi per le prime e quello lineare per le seconde, escludendo gli oneri fiscali di € 16,00.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata respinta, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento. Non è stata accolta la richiesta di restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, per carenza di documentazione, né quella delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso. Il Collegio ha pertanto accolto parzialmente il ricorso, condannando l’intermediario al pagamento di € 691,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo, e ha disposto il contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 176 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *