Accesso atti bancari e reclamo preventivo rendono inammissibile il ricorso ABF (ABF Collegio di Milano n. 1932 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione del reclamo preventivo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, rilevabile anche d’ufficio. La richiesta di accesso documentale ex art. 119 TUB non integra di regola tale requisito, salvo che l’intermediario non dia alcun riscontro entro il termine di 90 giorni e il ricorso abbia il medesimo oggetto della richiesta, cioè la consegna della documentazione. In difetto di queste condizioni il ricorso è inammissibile, e restano escluse dal giudizio dell’Arbitro le domande ulteriori non anticipate nel reclamo.

Il Fatto

Il ricorrente espone di essere divenuto nel 2015 debitore verso un terzo intermediario, di aver visto iscrivere ipoteca a garanzia del credito poi ceduto e di ritenere il credito ormai prescritto. Dopo aver revocato i consensi privacy, invia all’intermediario una PEC con cui chiede copia dei documenti giustificativi della cessione e del titolo esecutivo, senza ricevere risposta.

Propone quindi ricorso chiedendo l’accertamento della prescrizione del credito, la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, la cancellazione della stessa, la rimozione delle segnalazioni nelle banche dati creditizie e l’ordine all’intermediario di consegnare la documentazione richiesta. L’intermediario eccepisce in via preliminare la carenza del preventivo reclamo e, nel merito, contesta la pretesa, evidenziando di non essere più titolare dei crediti dal 2019 e dal 2022, dopo ulteriori cessioni, e di non aver ricevuto alcun reclamo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina l’eccezione preliminare dell’intermediario, che contesta al ricorrente di non aver dato prova del reclamo asseritamente inviato il 23.09.2025. Dagli atti risulta in realtà una PEC trasmessa a quella data all’intermediario, con oggetto riferito alla richiesta di accesso atti e alla revoca dei consensi privacy, corredata da ricevuta di avvenuta consegna. Il dato documentale viene quindi accertato, ma non risolve la questione: ciò che rileva è il contenuto dell’atto.

Le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 impongono che il ricorso sia preceduto da un reclamo preventivo, definito come ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta un comportamento dell’intermediario, anche omissivo. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, che qualifica il reclamo come condizione di procedibilità rilevabile d’ufficio, richiamando le decisioni Collegio di Milano n. 25181/2021 e Collegio di Milano n. 19463/2020.

Applicando tale regola, nel reclamo del 23.09.2025 risulta formulata soltanto la domanda di ostensione della documentazione; le domande relative alla prescrizione, all’illegittimità dell’ipoteca, alla cancellazione della stessa e alla rimozione delle segnalazioni non compaiono affatto. Esse non sono quindi state preventivamente sottoposte all’intermediario e restano estranee al perimetro del ricorso.

Il Collegio affronta poi la domanda di accesso documentale. La richiesta ex art. 119 TUB non è di regola sufficiente a integrare il reclamo preventivo, salvo il caso in cui l’intermediario non dia alcun riscontro entro 90 giorni e il ricorso abbia il medesimo oggetto della richiesta. Sul punto richiama le decisioni Collegio di Milano n. 7314 del 10 maggio 2022, Collegio di Roma n. 14123/2019, Collegio di Roma n. 11817/2019 e Collegio di Bologna n. 22043/2018.

Nel caso concreto l’intermediario non ha fornito riscontro e, soprattutto, non è trascorso il termine di 90 giorni: la richiesta di accesso è del 23.09.2025, il ricorso è stato presentato il 22.10.2025. Manca quindi il presupposto temporale che avrebbe potuto assimilare l’accesso al reclamo. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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