Reati fallimentari e nesso causale nel sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 5 n. 13524 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria da reato societario, la fattispecie di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. n. 267/1942 si applica anche quando la condotta dell’amministratore abbia soltanto aggravato un dissesto già in atto. La preesistenza di una causa in sé efficiente del dissesto non interrompe il nesso causale tra l’operazione dolosa e l’evento, operando la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen.. In materia di bancarotta per distrazione, è sufficiente il dolo generico, non essendo necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. La mancata richiesta di sospensione condizionale nei motivi di appello, con i requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità, preclude la deduzione della relativa doglianza in sede di legittimità, non essendo il giudice d’appello tenuto a concederla d’ufficio né a motivare sul punto.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado con cui l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata era stato condannato per i reati di bancarotta impropria (artt. 223 e 219 legge fall.), bancarotta fraudolenta per distrazione e per sottrazione di scritture contabili. La contestazione riguardava la sistematica omissione del pagamento di tributi e contributi previdenziali, la distrazione di materiali e carburante a favore di terzi e la sottrazione dei libri contabili, con lo scopo di impedire al curatore la ricostruzione della gestione.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancata prova del nesso causale tra le condotte e il dissesto; il difetto di dolo specifico nella bancarotta per distrazione; l’inattendibilità della ricostruzione in ordine alla bancarotta documentale; il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati, generici o manifestamente infondati, talvolta ai limiti dell’inammissibilità. In via preliminare, ha richiamato il principio della reciproca integrazione motivazionale tra sentenza di primo e secondo grado in caso di doppia conforme, nonché i criteri che governano il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione: la censura deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non può risolversi in una rivisitazione del merito.
Con riferimento alla bancarotta impropria, la Corte ha ribadito che la fattispecie di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall. si applica anche all’ipotesi in cui la condotta abbia aggravato un dissesto già esistente. L’aggravamento va considerato globalmente: quando l’entità complessiva del dissesto sia rimasta invariata o ridotta, la responsabilità sussiste solo se la diminuzione del passivo derivi da fattori autonomi e indipendenti. In ogni caso, la preesistenza di una causa efficiente non interrompe il nesso causale, valendo la regola del concorso causale. La Corte ha quindi ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, che avevano ricostruito l’ingravescenza della situazione debitoria fino al fallimento.
Quanto alla bancarotta per distrazione, la Corte ha escluso la necessità di un nesso causale o psichico tra la condotta e il dissesto, essendo sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevole volontà di destinare i beni sociali a finalità estranee alla garanzia dei creditori. Le censure difensive sono state giudicate vaghe e dirette a una non consentita rivisitazione del merito. In materia di bancarotta documentale, la Corte ha precisato che il dolo specifico può essere desunto dalla complessiva vicenda e da indicatori di contegno decettivo, come la manipolazione delle poste di bilancio.
In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte ha dichiarato la doglianza relativa alla sospensione condizionale inammissibile, non risultando la richiesta specificamente formulata nei motivi di appello. Ha inoltre affermato che il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio il beneficio, né a motivare, quando la richiesta sia generica, tanto più se il primo giudice aveva negato il beneficio per la pregressa fruizione.
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Nota della Redazione
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