Termine di rimessione decorre dalla conoscenza della sentenza contumaciale (Cass. pen. Sez. 2 n. 15121 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza pronunciata in assenza dell’imputato, la conoscenza effettiva del provvedimento, idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, può essere acquisita anche mediante la notificazione dell’ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza, senza che sia necessaria la conoscenza del contenuto integrale della motivazione. Tale principio non è derogato dalla circostanza che il difensore non abbia fornito notizie all’imputato, atteso che l’accertamento dell’effettiva conoscenza costituisce onere degli operatori penitenziari ai sensi dell’art. 94, comma 1-bis, d.lgs. n. 271/1989. La dedotta violazione del termine a comparire, ove configuri una nullità a regime intermedio, deve essere eccepita nei termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e non può essere fatta valere tardivamente con l’istanza di restituzione nel termine.
Il Fatto
Con ordinanza del 6 ottobre 2025, la Corte d’appello di Firenze rigettava la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca, dichiarando l’imputato colpevole di truffa. La difesa sosteneva che la conoscenza della sentenza doveva farsi risalire alla data in cui aveva ottenuto copia del provvedimento, e non a quella della notificazione dell’ordine di carcerazione che ne menzionava gli estremi.
Avverso detta ordinanza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erronea decorrenza del termine dalla semplice notifica dell’ordine di esecuzione e, con il secondo, l’incolpevole omissione dell’impugnazione a causa della violazione del termine a comparire e dell’inerzia del difensore d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione Penale ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. In primo luogo, ha richiamato il consolidato orientamento, al quale ha inteso dare continuità, secondo cui il termine per impugnare una sentenza contumaciale decorre dalla conoscenza del provvedimento, la quale può coincidere anche con la notificazione dell’ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza, anche senza la motivazione.
A sostegno di tale principio, la Corte ha invocato l’art. 94, comma 1-bis, d.lgs. n. 271/1989, che impone al direttore o all’operatore penitenziario di accertare che l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione. In applicazione di tale regola, la notifica dell’ordine di carcerazione, avvenuta il 18 settembre 2024, è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine decadenziale di trenta giorni, rendendo tardiva l’istanza presentata l’8 novembre 2024.
La Corte ha inoltre rilevato l’infondatezza nel merito della richiesta, osservando come la dedotta violazione del termine a comparire, integrando una nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto essere eccepita nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. Tale eccezione, sollevata solo con l’istanza di restituzione, era stata pertanto proposta tardivamente. La sentenza è stata quindi dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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