Ricorso straordinario esclude errori e nullità non prospettate (Cass. pen. Sez. 7 n. 6348 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste esclusivamente in una svista o in un equivoco che incide sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano estranei all’istituto gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto. L’errore deve essere decisivo, tale cioè da aver condotto a una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza. Il mancato rilievo officioso di una nullità assoluta non prospettata con il ricorso non è ascrivibile a un errore percettivo ma al giudizio, e la rilevabilità d’ufficio del vizio in ogni stato e grado va riferita alle impugnazioni ordinarie.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 9 ottobre 2024 con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso presentato contro la decisione della Corte di appello di Napoli del 18 settembre 2023.
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduceva un duplice errore di fatto: la sentenza di legittimità avrebbe erroneamente considerato parziali le deposizioni richiamate dalla difesa, quando invece sarebbero state richiamate integralmente; inoltre, il Collegio avrebbe omesso di rilevare d’ufficio una nullità assoluta non prospettata con il ricorso originario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto ricostruito i confini del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando il principio per cui l’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è percepito in modo difforme da quello effettivo. Quando la causa dell’errore non sia identificabile in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto ma di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio.
Con riguardo al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico, poiché il ricorrente non aveva dedotto in che termini l’erronea percezione della natura parziale dei richiami sarebbe risultata decisiva rispetto all’apprezzamento della congruità della motivazione della sentenza di appello, fondato anche su altri elementi probatori, segnatamente gli accertamenti compiuti sui luoghi.
Il secondo motivo è stato invece dichiarato manifestamente infondato: il mancato rilievo officioso di una nullità assoluta non prospettata con il ricorso non può essere dedotto con il ricorso straordinario, in quanto non è riconducibile a un errore percettivo ma al giudizio. La rilevabilità d’ufficio del vizio in ogni stato e grado, infatti, attiene alle impugnazioni ordinarie e non può essere rimessa in discussione tramite il rimedio straordinario.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Nota della Redazione
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