Sequestro del cellulare: illecito l’accesso ai colloqui con i familiari (Cass. pen. Sez. VI n. 36827 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio del contenuto di un telefono cellulare, che custodisce una massa indifferenziata di dati riservati, è legittimo solo se il decreto del pubblico ministero illustra le ragioni dell’acquisizione integrale oppure indica le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale e i tempi di restituzione dei dati non rilevanti. Il principio di proporzionalità impone di escludere l’accesso ai contenuti che, per la loro natura, sono privi di qualsiasi attinenza con i fatti di reato e non offrono una concreta utilità probatoria. In particolare, è illegittimo il sequestro delle conversazioni e interlocuzioni intercorso tra l’indagato e i suoi familiari e conviventi, la cui acquisizione non è compensata dalla plausibile utilità investigativa e sacrifica in modo sproporzionato la riservatezza e la segretezza delle comunicazioni tutelata dall’art. 15 Cost. Resta invece giustificato l’accesso alle comunicazioni con soggetti estranei alla sfera familiare, essendo connaturale alla fase iniziale delle indagini estendere la ricerca ai possibili complici dei reati di corruzione e turbativa d’asta. Il criterio delle parole chiave costituisce solo uno degli strumenti selettivi possibili e non un requisito indefettibile del decreto.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva disposto la perquisizione e il sequestro probatorio del telefono cellulare in uso a un indagato per i reati di corruzione e turbativa di gara, nell’ambito di indagini su forniture di beni a una struttura ospedaliera, con condotte perduranti dal settembre 2023.

L’indagato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 254 e 257 cod. proc. pen. e dell’art. 15 Cost. per motivazione apparente e violazione dei principi di proporzionalità, selettività e minimizzazione nel sequestro digitale. Con il secondo motivo denunciava l’illegittima integrazione postuma della motivazione del decreto genetico mediante atti esterni, in violazione degli artt. 324 e 125 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene manifestamente infondata la censura relativa alla carenza descrittiva del fumus commissi delicti. Il decreto conteneva una precisa descrizione dei fatti posti a base della perquisizione e del sequestro, idonea a individuare la correlazione tra i documenti afferenti alle gare di appalto e la rilevanza probatoria delle comunicazioni archiviate nei dispositivi. Non essendo impugnata la sussistenza del fumus, incombeva sul ricorrente indicare quali lacune descrittive avrebbero trovato integrazione nelle informative di polizia giudiziaria richiamate.

Quanto al secondo motivo, il richiamo operato dal Tribunale alle risultanze investigative non integra una supplenza argomentativa, ma è funzionale solo a dare conto delle emergenze probatorie già acquisite e messe a disposizione della difesa. In sede di riesame del sequestro il giudice verifica la sola astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini.

Il ricorso è invece parzialmente fondato sul versante della pertinenzialità. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il decreto che intenda accedere al contenuto del dispositivo deve illustrare le ragioni dell’acquisizione estesa o, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale e i tempi di restituzione dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025).

Richiamata la Corte cost. n. 170 del 2023, che ha esteso la garanzia dell’art. 15 Cost. anche alla messaggistica archiviata e non più in itinere, la Corte distingue la perquisizione informatica dal sequestro dei dati. Il primo istituto consente l’accesso a masse indifferenziate di documenti per la ricerca di specifici atti attinenti alle indagini; il secondo può avere ad oggetto solo i dati-documenti reperiti e reputati necessari come mezzo di prova.

La delimitazione temporale all’epoca dei reati e l’estensione della ricerca ai soggetti estranei alla sfera familiare sono ritenute giustificate dalla possibile rete di complicità. È invece illegittimo, perché sproporzionato, l’accesso indiscriminato ai colloqui con familiari e conviventi, la cui attinenza ai fatti è da escludere e la cui acquisizione non è compensata da una concreta utilità probatoria. La Corte annulla quindi senza rinvio il provvedimento e il sequestro limitatamente a tali contenuti, con immediata restituzione e senza trattenimento di copia, rigettando il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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