Il termine decennale di prescrizione del danno da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi decorre dal 1999 (Cass. civ. Sez. 3 n. 11580 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale che decorre dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) dell’art. 11 della legge n. 370/1999, norma che ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo in favore di determinati soggetti e che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato. L’eventuale incertezza sulla giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, potendo l’inerzia del danneggiato essere interrotta anche con atti stragiudiziali. La legittimazione passiva spetta allo Stato e non all’autonomia universitaria.
Il Fatto
Numerosi medici specializzati, tra cui gli odierni ricorrenti, convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni Ministeri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92. Il Tribunale di L’Aquila rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni. La Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione di primo grado. I medici proponevano quindi ricorso per cassazione, con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentavano la violazione dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso recepimento di direttive, sostenendo che la legge n. 370/1999 non potesse assumere rilievo per determinare la decorrenza del termine di prescrizione. La doglianza è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo nomofilattico, ribadito da numerose pronunce anche delle Sezioni Unite, secondo cui la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999. Da quel momento, infatti, tutti gli aventi diritto esclusi dall’art. 11 della legge n. 370/1999 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento alla normativa europea.
La Corte ha escluso che le incertezze relative alla giurisdizione, alla natura dell’azione esperibile o alla legittimazione passiva potessero inibire la decorrenza della prescrizione. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, potendo l’inerzia essere interrotta anche in via stragiudiziale. Quanto alla legittimazione passiva, è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale costituisce una mera irregolarità sanabile. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza per cui, a seguito dell’intervento legislativo del 1999, alla precedente obbligazione risarcitoria si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, poiché la doglianza riguardava la posizione di un soggetto non incluso tra gli odierni ricorrenti, privi di interesse all’impugnazione, e perché la censura non coglieva comunque la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sul rilievo che tale soggetto non figurava tra gli appellanti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conferma della statuizione sulle spese non essendovi luogo a provvedere in assenza di difese delle amministrazioni intimate.
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Nota della Redazione
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