Disconoscimento di bonifici istantanei e frode: onere di allegazione e SCA (ABF Collegio di Milano n. 4595 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’Arbitro Bancario Finanziario avverso operazioni di pagamento asseritamente fraudolente è ammissibile quando, pur senza una dettagliata ricostruzione della truffa, consenta di individuare con chiarezza petitum e causa petendi. Nel merito, la contestazione del cliente non è sufficiente a fondare la responsabilità dell’intermediario ove questi dimostri l’avvenuta autenticazione forte del cliente (SCA) tramite fattori di conoscenza e di possesso. La mancata allegazione della dinamica dell’illecito rileva ai fini della valutazione della colpa grave solo dopo la verifica della SCA. Le disposizioni telefoniche tramite sistemi IVR sono valutate secondo il regime dell’art. 1176, comma 2, cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente ha disconosciuto otto bonifici istantanei addebitati sul proprio conto per complessivi € 6.223,10, chiedendone il rimborso oltre interessi. Sei operazioni sono state eseguite il 28 agosto 2025 (quattro tramite app e due tramite contact center) e due il 2 settembre 2025 tramite app.

L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità e, nel merito, ha sostenuto la genuinità delle operazioni, richiamando la certificazione del dispositivo, l’invio di sms alert e la conferma telefonica della volontà dispositiva da parte del ricorrente. Il ricorrente, nelle repliche, ha affermato di non conoscere i destinatari e di non aver effettuato alcuna chiamata, precisando di aver dormito dopo un turno notturno e di aver sporto denuncia il giorno successivo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità, osservando che il ricorso, pur non circostanziando la dinamica della truffa, consente di individuare petitum e causa petendi: il rimborso delle operazioni contestate, con indicazione delle date e degli importi e allegazione della denuncia.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il concorso causale parziale dell’utente in fase dispositiva non equivale, per ciò solo, ad autorizzazione dell’operazione, poiché la normativa speciale richiede che il consenso sia prestato nella forma convenuta. Passa quindi all’esame delle evidenze sull’autenticazione: per le operazioni del 28 agosto 2025 e del 2 settembre 2025 l’accesso all’app risulta avvenuto tramite codice segreto ed OTP o notifica push, con dispositivo certificato e abitualmente utilizzato dal ricorrente.

Quanto alle due disposizioni perfezionate telefonicamente, il Collegio rileva che la chiamata proveniva dal numero certificato del ricorrente e che la validazione è stata eseguita con codici di sua esclusiva conoscenza. Le operazioni risultano disposte tramite sistema IVR e, per esse, la responsabilità è regolata dal diritto comune, con onere per l’intermediario di verificare con la diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ.; onere che il Collegio ritiene assolto.

Sui profili di colpa grave, il Collegio richiama l’art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010, precisando che la mancata allegazione dei fatti rileva solo una volta verificata la SCA. Nel caso concreto non emergono indici di anomalia, mentre assume rilievo la conferma della volontà dispositiva resa dal ricorrente nei contatti con l’ufficio sicurezza, anche in ordine all’identità dei beneficiari. Il Collegio valuta infine corrette le notifiche push e gli sms alert inviati e, non ravvisando elementi di responsabilità a carico dell’intermediario, non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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