Esposizione con marchio CE China Export integra tentata frode commerciale (Cass. pen. Sez. 3 n. 9854 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro l’industria e il commercio, l’esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli recanti una marcatura “CE”, acronimo di “China Export”, differente da quella europea (Comunità Europea) per la sola impercettibile distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen.. La marcatura europea, oltre a consentire la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista. L’eventuale conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme europee e l’irrilevanza penale di una prassi commerciale diffusa non escludono la configurabilità del reato, poiché la certificazione di conformità è in sé un elemento qualitativo essenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari aveva assolto una commerciante dal reato di cui all’art. 515 cod. pen. perché il fatto non sussiste. L’imputata aveva esposto sugli scaffali del proprio esercizio commerciale per la vendita al pubblico dei giocattoli recanti una marcatura “CE” che, a un esame più attento, non era quella europea bensì l’acronimo di “China Export”, differenziandosi dall’originale per la sola distanza tra le lettere.
Avverso la sentenza assolutoria, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la decisione del primo giudice contrastava con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. In particolare, la difesa dell’imputata aveva prodotto dei test report per dimostrare la conformità dei giocattoli agli standard di sicurezza europei, ma il giudice di primo grado aveva ritenuto che la mancata contraffazione del marchio europeo e la sicurezza dei prodotti escludessero l’inganno ai danni del consumatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore generale fondato, annullando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio di diritto già affermato in precedenti pronunce, in particolare la Sez. 3, n. 43622 del 2018, secondo cui l’esposizione per la vendita di giocattoli con il marchio “China Export” integra il tentativo di frode nell’esercizio del commercio.
La Corte ha precisato che la marcatura europea non è un semplice segno distintivo, ma svolge una duplice funzione: da un lato consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario e, dall’altro, attestando la conformità del bene agli standard europei, rappresenta una garanzia della qualità e della sicurezza del prodotto per il consumatore. La sua apposizione da parte del produttore costituisce una certificazione che è un elemento qualitativo essenziale del bene stesso.
Quanto alla decisione del Tribunale che aveva valorizzato la presenza dei test report attestanti la conformità dei giocattoli ai requisiti di sicurezza, la Cassazione ha chiarito che tale circostanza è irrilevante: non è concepibile, neppure in astratto, un’ipotesi di merci prive della marcatura CE europea che siano comunque dotate di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, in quanto la certificazione rappresenta essa stessa un requisito imprescindibile. La Corte ha respinto anche il richiamo al d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54, che disciplina le sanzioni per le merci prive di marcatura, ritenendolo non pertinente rispetto alla fattispecie di frode in commercio contestata.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, affinché il nuovo giudice si adegui al principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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