Sequestro di pagine social e proporzionalità della cautela reale (Cass. pen. Sez. III n. 37526 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo c.d. impeditivo, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di cui all’art. 275 cod. proc. pen. sono applicabili anche alle misure cautelari reali. Il giudice deve perciò motivare sull’impossibilità di conseguire il medesimo risultato con strumenti meno invasivi, ovvero modulando il vincolo senza compromettere la funzionalità del bene oltre le effettive necessità cautelari. Il controllo di legittimità resta però circoscritto, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., alla sola violazione di legge, non essendo deducibile l’illogicità manifesta della motivazione. È immune da censure il provvedimento che estende il vincolo all’intera pagina social, anche personale, quando i dati fattuali dimostrino la serialità dei comportamenti e l’insensibilità dell’indagato all’iniziativa cautelare precedente.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Latina ha confermato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di tre pagine di social network riconducibili a una società e a un’indagata. Quest’ultima rispondeva del reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. per aver detenuto, in locali di esposizione e vendita e in magazzino, n. 1178 articoli privi di marcatura CE e delle indicazioni sul produttore, importatore o distributore.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza lamentando violazione degli artt. 275 e 321 cod. proc. pen. per difetto di motivazione e mancanza di proporzionalità. Sosteneva che l’esigenza cautelare sarebbe stata soddisfatta dal sequestro dei singoli post, senza vincolare l’intera pagina personale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo di legittimazione. Il ricorso era stato proposto dalla sola indagata e non anche nella qualità di legale rappresentante della società, cui erano riconducibili due delle pagine sequestrate. Poiché quei beni non appartengono alla ricorrente, manca il concreto e attuale interesse a impugnare e il ricorso è inammissibile sotto tale profilo.

Sul merito, la Corte richiama la costante affermazione secondo cui, avverso le ordinanze in materia di sequestro, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004.

Nel merito la Corte riconosce corretta la premessa difensiva: i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità operano anche nel sequestro preventivo impeditivo. Il giudice deve verificare se l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato possano essere evitate senza privare l’avente diritto della disponibilità della cosa, se il vincolo sia sufficiente e se il risultato sia conseguibile con misure meno invasive.

Applicando tali criteri, la Corte ritiene l’ordinanza immune da censure. Il Tribunale aveva ritenuto assorbente il rinvenimento di prodotti carenti di marcatura in spazi riservati all’esposizione e alla vendita, rilevando l’attualità dei messaggi pubblicitari anche successivi al primo sequestro e la serialità dei comportamenti. Da qui la necessità di vincolare tutti gli strumenti pubblicitari nella disponibilità dell’indagata, compresa la pagina personale, risultata utilizzata per l’e-commerce dei prodotti. Le doglianze, ripetitive di quelle già esaminate dal Tribunale, non danno corpo a vizi valutabili in sede di legittimità. Ne segue la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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