Marcatura CE non conforme integra la frode in commercio (Cass. pen. Sez. III n. 34144 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, che, quanto alla motivazione, comprende l’inesistenza o la mera apparenza, ma non l’illogicità o la contraddittorietà. Il decreto di sequestro probatorio, anche se oggetto di convalida, deve indicare, pur concisamente, la finalità perseguita per l’accertamento dei fatti ed è ammessa la motivazione per relationem, tanto più pregnante quanto più indiretto è il collegamento tra il reato e la res. La vendita di prodotti recanti una marcatura CE graficamente non conforme e privi della dichiarazione di conformità integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen., non quello di contraffazione di marchi, perché la marcatura assolve alla funzione di garantire la conformità del prodotto agli standard europei. È proporzionato il sequestro dell’intero blocco di merce quando la sola campionatura non consente di verificare qualità e sicurezza dei beni.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un esercizio commerciale di giocattoli, subiva il sequestro di confezioni di palloncini a marchio “Parti Go” recanti una marcatura CE, disposto di iniziativa dalla Guardia di Finanza e convalidato dal pubblico ministero ex art. 355 cod. proc. pen..

Il Tribunale della Libertà rigettava l’istanza di riesame, respingendo le eccezioni sulla finalità preventiva del vincolo, sulla nullità del decreto per omessa motivazione e sull’insussistenza del reato di frode in commercio. Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali: l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso solo per violazione di legge e, sul piano motivazionale, solo per inesistenza o mera apparenza della motivazione. L’illogicità e la contraddittorietà restano estranee a questo giudizio. Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non si confronta con una motivazione esistente.

La Corte ricorda che il decreto di sequestro probatorio e quello di convalida devono dare conto, sia pure concisamente, della finalità di accertamento, ma che è ammessa la motivazione per relationem. Il livello di approfondimento richiesto cresce quanto più il collegamento tra reato e res è indiretto. Nel caso concreto il nesso è di immediata percezione, perché il provvedimento richiama gli atti di indagine che descrivono condotta, elementi a carico e fattispecie ipotizzata.

Il secondo motivo è infondato. Non emerge alcuna finalità preventiva occulta: la difesa non si misura con l’argomento decisivo del Tribunale, secondo cui la campionatura non basta a verificare la corrispondenza tra qualità dichiarata ed effettiva, né la sicurezza di beni destinati ai minori. Il sequestro dell’intero blocco è quindi proporzionato rispetto alle esigenze probatorie.

Il terzo motivo è anch’esso infondato. La vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta integra la frode in commercio e non la contraffazione di marchi, perché la marcatura non identifica un segno distintivo ma attesta la conformità agli standard europei. La Corte richiama i precedenti secondo cui la marcatura “China Export”, diversa da quella europea per la sola distanza tra le lettere, integra il tentativo di frode, e ribadisce che l’apposizione del marchio su prodotti privi di dichiarazione di conformità configura cose di qualità diversa da quella dichiarata.

Il Tribunale ha indicato gli elementi sintomatici del fumus: merce messa in vendita con marcatura non conforme e assenza della documentazione richiesta. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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