La motivazione per relationem non può limitarsi al semplice richiamo tra giudizi connessi (Cass. civ. Sez. 5 n. 13534 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la decisione di più questioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca, può essere motivata per relationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa – anche se connessa – causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale. È pertanto illegittima la pronuncia che, in un giudizio relativo ad una sanzione, si fondi esclusivamente sul presupposto dell’accoglimento dell’appello nel procedimento connesso e sulla condivisione della sentenza richiamata, senza alcuna specifica valutazione delle circostanze dedotte nel giudizio medesimo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica fiscale, notificava alla contribuente, titolare di un’impresa ittica, un avviso di accertamento per la rettifica del reddito d’impresa e del volume d’affari IVA, nonché un distinto atto di contestazione per la violazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 (omessa autofatturazione), con conseguente atto di irrogazione delle sanzioni.
La contribuente impugnava quest’ultimo atto e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; l’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, la quale richiamava la sentenza, resa nel medesimo contesto, che aveva annullato l’avviso di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. La motivazione impugnata si basava esclusivamente sul presupposto dell’accoglimento dell’appello nel procedimento connesso e sulla condivisione della sentenza richiamata, senza alcuna specifica valutazione delle circostanze dedotte nel giudizio sulle sanzioni.
La Suprema Corte ha evidenziato che, nel processo tributario, la decisione di più questioni in rapporto di consequenzialità necessaria può essere motivata per relationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché la motivazione non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento. È necessario, invece, che il giudice riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa — anche se connessa — causa sub iudice, così da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che nella motivazione impugnata difettava l’accertamento del rapporto di dipendenza tra i due procedimenti e mancava un esame degli elementi presuntivi dedotti nel giudizio relativo alla sanzione. Tale carenza rendeva illegittima la pronuncia, dovendosi cassare la sentenza impugnata in quanto la motivazione per relationem si era limitata ad un mero richiamo di stile alla decisione resa sull’accertamento.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, con cui si prospettava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio del ne bis in idem. La Corte ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato