Notifica atti tributari tramite operatore postale privato: la sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. 5 n. 15933 del 24.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di atti amministrativi e tributari, è nulla e non inesistente la notificazione eseguita da un operatore postale privato privo del titolo abilitativo. La distinzione tra nullità e inesistenza, affermata dalle Sezioni Unite per gli atti processuali, vale anche per gli atti impositivi. La proposizione del ricorso da parte del contribuente produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile per analogia. Per la validità della notifica di atti tributari è comunque sufficiente il titolo abilitativo minore, costituito dalla licenza individuale.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello del contribuente, annullando l’avviso di liquidazione Tari per l’anno 2015. Il giudice di appello aveva ritenuto inesistente la notificazione dell’avviso, eseguita dalla società concessionaria del servizio di riscossione tramite un operatore postale privato sprovvisto di licenza. La società ricorreva in cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione dei principi in materia di notificazione degli atti tributari.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. I giudici di legittimità hanno ricordato che la loro giurisprudenza è costante nel ritenere che per la notificazione di un atto tributario amministrativo sia sufficiente il possesso, da parte dell’operatore, del titolo abilitativo minore, ossia la licenza individuale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 261/1999. Tale conclusione trova applicazione nel periodo tra la parziale liberalizzazione del settore e la sua completa attuazione ad opera della legge n. 124/2017.

La Suprema Corte ha poi richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 299/2020, secondo cui la notificazione di un atto giudiziario, eseguita da un operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo, è nulla e non inesistente. La CTR, non conformandosi a tale principio, aveva errato nel qualificare come inesistente la notifica dell’avviso di liquidazione, omettendo di verificare la sussistenza in capo all’operatore del titolo abilitativo minore.

Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 8416/2019 e della Cass. n. 19223/2025, la Corte ha infine chiarito che, trattandosi di nullità, l’eventuale vizio risulta sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. La proposizione del ricorso da parte del contribuente, avendo dimostrato l’avvenuta conoscenza dell’atto, produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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