Ricorso cautelare inammissibile per censure fattuali e generiche (Cass. pen. Sez. 2 n. 106 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, mentre sono inammissibili le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo in caso di travisamento della prova. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non è autonomamente impugnabile in cassazione quando da essa non conseguano immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura cautelare. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen.

Il Fatto

Con ordinanza del 28 maggio 2025 il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. aveva applicato la misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 644, commi quarto e quinto, e 416-bis.1 cod. pen., nonché per il reato di tentata estorsione aggravata. Successivamente, in data 28 ottobre 2025, il G.i.p. sostituiva la misura con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo attenuate le esigenze cautelari anche in ragione della richiesta di applicazione della pena formulata dall’imputato, sulla quale il Pubblico ministero aveva prestato consenso.

Avverso l’ordinanza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, deducendo cinque motivi: la mancata prova del tasso di interesse usurario; la mancata dimostrazione della consapevolezza dell’indagato in ordine alla natura usuraria del prestito; l’insussistenza del concorso nel reato di usura per mancata restituzione di somme; il difetto di motivazione in ordine alle aggravanti ex art. 416-bis.1 cod. pen.; la violazione dell’art. 292, commi 2, lett. c-bis), e 2-ter cod. proc. pen. per l’omessa considerazione di dichiarazioni sopravvenute della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e supportato da doglianze in larga parte generiche e non consentite in sede di legittimità. Ha ribadito, richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, Audino, che in tema di misure cautelari personali il sindacato di legittimità non può estendersi alla ricostruzione dei fatti né risolversi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, senza possibilità di procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari.

Con specifico riguardo all’usura, la Corte ha ritenuto pertinente il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa sulla natura esorbitante degli interessi praticati può costituire, di per sé, la prova dell’elemento oggettivo del reato, senza necessità di indicare nella motivazione gli elementi di dettaglio del prestito usurario. Ha inoltre richiamato la natura di reato a schema duplice, che si perfeziona anche con la sola accettazione della promessa degli interessi usurari, ove alla promessa non sia seguita l’effettiva dazione. Le censure del ricorrente, offrendo una lettura alternativa degli elementi probatori, si risolvevano in non consentite doglianze di natura fattuale.

Quanto alle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ha osservato che non sussiste interesse al ricorso avverso un provvedimento de libertate quando sia dedotta l’erronea applicazione di una circostanza aggravante, anche a effetto speciale, qualora da questa non conseguano immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura. Il principio è stato affermato anche specificamente con riguardo all’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

In ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha precisato che la presunzione di sussistenza prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sicché i caratteri di attualità e concretezza del pericolo si presumono, salvo prova contraria. Nel caso di specie, la difesa non aveva allegato fatti idonei a superare tale presunzione, mentre il Tribunale aveva ampiamente motivato sulla concretezza e attualità del pericolo, evidenziando anche recenti episodi di contatto con la persona offesa e la necessità di tutelare le fonti di prova dichiarative. La deduzione difensiva relativa alle sopravvenute dichiarazioni della persona offesa è stata ritenuta implicitamente valutata e comunque irrilevante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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