Recidiva e attenuanti generiche: motivazione sufficiente sui precedenti penali (Cass. pen. Sez. 7 n. 938 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, senza necessità di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato. La sussistenza delle attenuanti è, infatti, oggetto di un giudizio di fatto, il cui esito negativo è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione risulti contraddittoria o incongrua. In materia di recidiva contestata nelle ipotesi di cui ai primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, ma tale dovere può ritenersi adempiuto anche implicitamente, ove la motivazione dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza e pericolosità, come nel caso in cui richiami la negativa personalità dell’imputato desumibile dalla sua condotta.
Il Fatto
Con sentenza del 01/03/2024 il Tribunale di Pescara, assolvendo l’imputato dal delitto di evasione, lo condannava per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificata l’originaria contestazione, alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.667,00 di multa. La Corte d’appello de L’Aquila confermava la decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, mancanza e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo, la mancata esclusione della recidiva contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come il diniego delle attenuanti generiche sia stato motivato dai giudici di merito alla luce dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. Tale valutazione, secondo il collegio, non è sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, richiamando il principio per cui il giudice può fondare il diniego anche su un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, come i precedenti penali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata aderente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di obbligo di motivazione della recidiva. In particolare, ha ricordato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi di cui all’art. 99, commi 1-4, cod. pen., il giudice deve verificare se la reiterazione dell’illecito sia sintomo di riprovevolezza e pericolosità, ma tale dovere può essere adempiuto anche con argomentazione succinta o implicitamente, quando emerga la valutazione della negativa personalità dell’imputato.
Nel caso di specie, i giudici distrettuali avevano correttamente valorizzato i numerosissimi precedenti penali quali elementi ostativi a una valutazione di occasionalità della ricaduta, facendo emergere che il nuovo delitto costituisse espressione di una maggiore capacità delinquenziale. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso