Conversione contratti Fondazioni lirico-sinfoniche esclusa risarcimento solo danno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24130 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fondazioni lirico-sinfoniche, la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato non determina la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, ma attribuisce al lavoratore esclusivamente il diritto al risarcimento del danno. Il divieto di conversione, affermato dalle Sezioni Unite n. 5542 del 2023, fonda sulla natura imperativa delle norme che, imponendo divieti assoluti di assunzione o subordinando l’instaurazione di rapporti stabili al previo espletamento di procedure concorsuali, rendono nullo il contratto a termine stipulato in violazione di tali regole. Detta disciplina derogatoria, che ricalca il modello del pubblico impiego privatizzato, non contrasta con la clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale non impone la conversione ma richiede che la tutela alternativa sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, come il rimedio risarcitorio che consente la prova del maggior danno.
Il Fatto
Un professore d’orchestra aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di una fondazione lirico-sinfonica sulla base di una serie di contratti a termine. Nel giudizio di merito, il lavoratore aveva dedotto la nullità dei contratti per superamento della durata massima e per assenza di ragioni giustificatrici, chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità dei contratti stipulati dopo il superamento del limite di 24 mesi, disponendo la stabilizzazione del rapporto avvenuta a far data dalla scadenza del termine legale.
La Corte d’appello di Napoli, investita dell’impugnazione principale della fondazione e di quella incidentale del lavoratore, aveva riformato la decisione, escludendo la conversione del rapporto e riconoscendo al lavoratore la sola indennità risarcitoria, parametrata alle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, nella misura di 12 mensilità. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha in primo luogo dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla presunta necessità di una ragione oggettiva che sorregga il contratto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, rilevando che sulla legittimità dei contratti stipulati prima del superamento della soglia dei 24 mesi si era formato il giudicato.
Nel merito, la Corte ha respinto i motivi volti a contestare l’applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 5542 del 2023, richiamando il vincolo di cui all’art. 374, comma 3, cod. proc. civ. La sezione semplice non può discostarsi dal principio affermato dalle Sezioni Unite, se non rimettendo nuovamente la questione al massimo consesso, rimessione che nel caso di specie non risultava giustificata. Il Collegio ha chiarito che le Sezioni Unite, nel ricostruire la complessa normativa inerente agli enti lirici, non hanno negato la natura privatistica delle fondazioni, ma hanno valorizzato gli aspetti pubblicistici rimasti immutati all’esito della privatizzazione, i quali giustificano deroghe alla disciplina comune dei rapporti tra privati, secondo un meccanismo analogo a quello delle società a controllo pubblico.
La Corte ha quindi ribadito che il divieto di conversione discende dalla natura imperativa delle disposizioni che impongono divieti assoluti di nuove assunzioni o subordinano l’instaurazione di rapporti stabili al previo superamento di procedure concorsuali, con conseguente applicazione della categoria delle nullità virtuali di cui all’art. 1418 cod. civ. La conversione, sia quella disciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella speciale lavoristica, presuppone che l’atto possa validamente produrre gli effetti di altro contratto, evenienza esclusa quando il negozio sia stato stipulato in violazione di norme imperative poste a tutela di interessi generali.
Quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, ivi comprese le più recenti pronunce del 2026, che hanno ribadito come la clausola 5 dell’Accordo Quadro non imponga la conversione del rapporto ma solo l’adozione di misure effettive, proporzionate e dissuasive. Il sistema italiano, che riconosce una indennità minima predeterminata ma consente la prova del danno ulteriore, è stato ritenuto conforme ai requisiti di effettività, proporzionalità e deterrenza.
La Corte ha infine escluso profili di discriminazione rispetto ai lavoratori del settore privato, attesa la specialità della disciplina degli enti lirici, e l’esistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 1424 c.c. – Conversione del contratto nullo
- Art. 374 c.p.c. – Pronuncia a sezioni unite