Recupero dell’assegno di incollocabilità e limiti alla compensazione degli indebiti pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 214 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973 è un beneficio economico accessorio rispetto al trattamento pensionistico definitivo, ontologicamente revocabile quando vengono meno i requisiti richiesti per la sua attribuzione. Non trattandosi di revoca o modifica di una pensione definitiva, è inapplicabile l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, sicché il recupero delle somme erogate in assenza dei presupposti va inquadrato esclusivamente nei principi generali in materia di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., assoggettato all’ordinario termine prescrizionale decennale, con irrilevanza della buona fede o dell’assenza di dolo del percipiente. La compensazione impropria tra il debito da recupero e i crediti pensionistici del percipiente è legittima, ma deve rispettare il limite del quinto dell’ammontare della prestazione previsto dall’art. 69 l. n. 153/1969, applicabile anche agli arretrati pensionistici, poiché in caso contrario il limite sarebbe eludibile semplicemente ritardando l’erogazione delle somme.

Il Fatto

Un maresciallo aiutante dei Carabinieri in quiescenza, titolare di pensione diretta e privilegiata e beneficiario dell’assegno di incollocabilità fino al 31 dicembre 2019, impugnava il verbale medico-collegiale della Asl del 20 dicembre 2019 e i provvedimenti Inps che, sulla base di quel verbale a lui non comunicato, avevano revocato l’assegno dal 1° gennaio 2020 e avviato il recupero di una somma erogata in eccesso. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo, il ricorrente chiedeva alla Corte dei conti l’accertamento della sussistenza dei requisiti per il rinnovo dell’assegno, la declaratoria di irripetibilità dell’indebito per buona fede e l’illegittimità della compensazione operata dall’Inps, che aveva incamerato in un’unica soluzione il suo credito pensionistico derivante da una diversa sentenza. L’Inps si costituiva eccependo la legittimità del recupero e proponendo domanda riconvenzionale a seguito della riforma in appello della sentenza che aveva riconosciuto il credito del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha accertato, su conforme parere del Collegio Medico Legale disposto in CTU, la non sussistenza alla data della visita del dicembre 2019 dei presupposti medico-legali per il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità. Il collegio peritale ha escluso che la menomazione alla mano destra del ricorrente, consistente in una pregressa frattura pluriframmentaria del IV e V raggio, fosse tale da integrare il requisito della pericolosità per sé, per i terzi o per la sicurezza degli impianti, trattandosi di quadro stabilizzato e di menomazione muscolo-scheletrica localizzata che non comportava la completa abolizione della capacità lavorativa. La Corte ha giudicato le conclusioni della CTU integralmente condivisibili e coerenti con la documentazione agli atti, respingendo la richiesta di rinnovo o integrazione della consulenza.

Quanto alla ripetibilità dell’indebito, il giudice ha escluso l’applicazione dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, norma di carattere eccezionale riferita alla revoca o modifica del trattamento definitivo di quiescenza. L’assegno di incollocabilità, essendo beneficio accessorio ontologicamente revocabile al venir meno dei requisiti, genera in caso di erogazione non dovuta un indebito oggettivo recuperabile ai sensi dell’art. 2033 c.c. entro il termine di prescrizione decennale. La Corte ha precisato che nessun rilievo assume la buona fede del percipiente, richiamando il principio secondo cui l’assenza di dolo non incide sulla ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte per un beneficio la cui stabilità non poteva fondare alcun ragionevole affidamento.

Il giudice ha invece ritenuto illegittime le modalità del recupero: pur essendo ammissibile la compensazione impropria tra crediti e debiti originati dal medesimo rapporto pensionistico, l’incameramento in un’unica soluzione dell’intero credito del ricorrente ha violato il limite del quinto previsto dall’art. 69 l. n. 153/1969, applicabile anche agli arretrati pensionistici. La Corte ha conseguentemente ordinato la rimodulazione del piano di recupero, con trattenuta contenuta nel quinto e recupero della residua somma sui ratei mensili nel rispetto dei limiti di legge.

In considerazione della riforma parziale della sentenza di primo grado che aveva originato il credito del ricorrente, la restituzione dell’eccedenza è stata condizionata alla previa riliquidazione del trattamento pensionistico secondo la sentenza d’appello, con la differenza da restituire maggiorata di rivalutazione e interessi secondo il criterio del cumulo parziale. La Corte ha dichiarato la contumacia del Ministero della difesa e non si è pronunciata sulla domanda riconvenzionale dell’Inps, assorbita dalla necessità di adottare i provvedimenti esecutivi della pronuncia d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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