La soccombenza impone rifusione spese alla parte civile anche se appello inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 2221 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali nel giudizio di appello penale, la soccombenza totale dell’imputato, la cui impugnazione sia stata rigettata, impone la condanna alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., a prescindere dall’esito dell’autonomo appello proposto dalla parte civile, ancorché dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza delle parti legittima, ma non impone, la compensazione delle spese. Il diniego del ristoro delle spese di difesa non può essere il portato di un automatismo fondato sulla soccombenza della parte civile nel proprio gravame, atteso che le spese di causa e le spese di difesa costituiscono voci distinte, con ratio non sovrapponibili.
Il Fatto
Con sentenza del 08/07/2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria, pronunciando sugli appelli proposti sia dalla parte civile sia dall’imputato, confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi che aveva condannato l’imputato per il reato di ricettazione di un’autovettura di proprietà della parte civile. Nel medesimo provvedimento, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla parte civile, condannandola al pagamento delle spese del grado di giudizio, senza tuttavia pronunciarsi sulla domanda di rifusione delle spese di difesa avanzata dalla stessa parte civile nei confronti dell’imputato soccombente.
Avverso tale sentenza, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 541, comma 1, e 592, comma 4, cod. proc. pen. e dell’art. 91 cod. proc. civ. Lamentava che la Corte d’appello, pur avendo confermato la condanna dell’imputato e la connessa domanda risarcitoria, non lo avesse condannato alla rifusione delle spese processuali da lei sostenute.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando come l’imputato fosse risultato totalmente soccombente nel giudizio di appello da lui stesso promosso. Tale esito, in presenza di una parte civile che aveva attivamente esercitato le proprie prerogative difensive, avrebbe imposto, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, a prescindere dall’esito dell’indipendente appello proposto da quest’ultima.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha valorizzato il principio espresso dalla sentenza Sez. 5, n. 40274 del 05/10/2021, che ha superato il più risalente orientamento di cui alla Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003. Secondo il nuovo e prevalente indirizzo, occorre tenere distinte le spese di causa, anticipate dallo Stato, dalle spese di difesa, il cui onere è anticipato dalla parte civile. Trattandosi di voci distinte, operanti su piani differenti, risulta precluso qualsivoglia automatismo che, in caso di soccombenza della parte civile oltre che dell’imputato, determini il diniego del ristoro delle spese di difesa.
La Corte ha inoltre precisato, richiamando Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019, che la reciproca soccombenza nel giudizio di appello legittima la compensazione delle spese, ma non la rende obbligatoria. Il giudice può, senza violare la legge, condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile allorché la sua impugnazione risulti infondata, poiché la condanna segue la sua soccombenza. Nel caso concreto, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla sorte delle spese; omissione che non può essere intesa come motivazione implicita, non essendovi alcun elemento dagli atti da cui desumere che il tema sia stato considerato.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente al punto omesso, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rivalutazione della questione, alla luce dei principi sopra indicati. La Corte ha altresì demandato al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, secondo i principi generali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all'azione civile