Il ricorso fondato su riletture alternative della prova è inammissibile (Cass. pen. Sez. 6 n. 3254 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le stesse argomentazioni difensive già esaminate nei precedenti gradi di giudizio, senza critica specifica della motivazione impugnata. Il vizio di motivazione deve essere “interno” all’atto-sentenza e non può risolversi in una rivisitazione critica della valutazione del materiale probatorio. La sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si traducono in una rilettura orientata dei fatti posti a fondamento della decisione, preferita a quella del giudice di merito solo perché ritenuta maggiormente plausibile. La doppia conforme consente di leggere congiuntamente le sentenze di primo e secondo grado come un unico complessivo corpo decisionale. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato colpevole del reato di istigazione alla corruzione ai sensi dell’art. 322 cod. pen. per aver promesso al presidente del consiglio di amministrazione di una società partecipata pubblica una somma di denaro pari a circa il 20% del suo credito, in cambio di un più celere pagamento di tale credito. Il tribunale lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
La Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo articolato in più punti, con il quale lamentava, tra l’altro, il vizio di logicità della motivazione per mancata valutazione di ipotesi alternative, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del testimone per omesso avviso ai sensi dell’art. 64 cod. proc. pen. e l’inidoneità dei file audio a costituire riscontro probatorio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha preliminarmente rilevato che le censure, ad eccezione del secondo motivo, costituivano la mera ripetizione delle argomentazioni difensive già proposte nei precedenti gradi di giudizio, prive di nuovi elementi e prive di critica specifica delle motivazioni dei giudici di merito. La Corte ha ricordato che il vizio di motivazione deve emergere dalla lettura del provvedimento impugnato e deve essere “interno” all’atto, non potendo il ricorso introdurre un giudizio sul merito valutativo della prova non ammissibile nel giudizio di legittimità.
Quanto al profilo della doppia conforme, la Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello si era saldata con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami, sia adottando gli stessi criteri di valutazione delle prove, sicché le due decisioni potevano essere lette congiuntamente come un unico complesso corpo decisionale, richiamando il principio di cui alla Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019.
Con riferimento alle prospettazioni alternative, la Corte ha osservato che non era stata presa in considerazione alcuna ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti perché non vi era stata apposita prospettazione difensiva e l’imputato non si era sottoposto ad esame. Ha inoltre escluso che potesse essere valutata la richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. volta al confronto tra l’imputato e il teste, in quanto il confronto è ammesso solo tra persone già esaminate o interrogate e l’imputato non si era mai sottoposto ad esame. La Corte ha richiamato i principi per cui la sentenza non può essere annullata su mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata dei fatti (Sez. 6, n. 47204 del 2015; Sez. 6, n. 22256 del 2006).
Quanto al secondo motivo, la questione della necessità degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen. è stata ritenuta nuova, non essendo stata proposta nei giudizi di merito, e comunque non supportata da documentazione comprovante l’esistenza di procedimenti connessi o collegati. L’attendibilità del testimone è stata invece ritenuta correttamente valutata dai giudici di merito, i quali avevano richiamato a sostegno delle dichiarazioni riscontri esterni, in particolare i file audio prodotti in dibattimento, idonei a diradare ogni dubbio sul tenore delle proposte formulate dall’imputato. I file audio erano stati consegnati dallo stesso dichiarante alla polizia giudiziaria, così come i dati estrapolati dal suo cellulare spontaneamente consegnato.
La Corte ha concluso che la sentenza impugnata presentava un ragionamento sintetico ma persuasivo nella valutazione probatoria, incentrata sulle dichiarazioni del testimone, senza profili di manifesta illogicità né erronea applicazione dell’art. 322 cod. pen. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione
- Art. 64 c.p.p. – Regole generali per l'interrogatorio
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale