Amministratore di fatto e utilizzo della sentenza irrevocabile nel giudizio di bancarotta (Cass. pen. Sez. 5 n. 12617 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di fatto va individuato sulla base delle concrete funzioni esercitate e non delle mere qualifiche formali. L’accertamento dei relativi elementi sintomatici costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e logica. La sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. può essere utilizzata come prova diretta del fatto solo se sorretta da conferma esterna, mentre tale conferma non è necessaria quando è impiegata come mero riscontro di altre prove. La sentenza resa all’esito del cd. concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. contiene un accertamento pieno di responsabilità e non è assimilabile alla sentenza di patteggiamento.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli aveva riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la responsabilità penale dell’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta. All’accusato, già amministratore unico di una società dichiarata fallita, era contestato di aver distratto i beni sociali e di aver sottratto le scritture contabili, proseguendo l’attività commerciale tramite una ditta individuale. La Corte territoriale ne aveva affermato la qualifica di amministratore di fatto anche dopo la cessione delle quote societarie e l’ingresso di un nuovo amministratore di diritto, poi giudicato con sentenza irrevocabile.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ricondotto i motivi di ricorso incentrati sulla mancata qualifica di amministratore di fatto al dettato dell’art. 2639 cod. civ., ricordando che l’equiparazione al soggetto formalmente investito opera per chi eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla funzione. La Corte ha precisato che tale esercizio non richiede la totalità dei poteri gestori, essendo sufficiente un’apprezzabile attività svolta non episodicamente, e che la compresenza di un amministratore di diritto non esclude la responsabilità dell’amministratore di fatto.

Quanto all’utilizzo della sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti del coimputato, la Corte ha distinto tra l’ipotesi in cui essa fornisca prova diretta del fatto e quella in cui valga come mero riscontro. Solo nella prima evenienza è richiesta una conferma esterna. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si era “appiattita” sulla deliberazione, ma ne aveva tratto conforto dimostrativo per corroborare altre prove, e aveva correttamente limitato la portata dell’accertamento al fatto storico della condotta distrattiva.

La Suprema Corte ha inoltre escluso che la sentenza resa nel giudizio di appello con il cd. concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia assimilabile a quella di patteggiamento, poiché la prima conferma la decisione di primo grado sull’affermazione di responsabilità e contiene un accertamento pieno, a differenza della seconda che prescinde da un accertamento giudiziale di colpevolezza in senso stretto.

I motivi relativi alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti aspecifici e infondati, essendo la motivazione della Corte territoriale ancorata a indici oggettivi e soggettivi quali il carattere sofisticato della condotta e l’assenza di offerte di ristoro. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 238-bis c.p.p.

Tutte le 83 sentenze sull'art. 238-bis c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *