Frequenze ambigue con esponenti mafiosi e colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 13658 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve valutare la condotta del richiedente, anteriore e successiva alla misura, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, purché gli elementi indiziari non siano stati dichiarati inutilizzabili ovvero esclusi o neutralizzati nella loro valenza dal giudizio di assoluzione. Il giudizio riparatorio è autonomo rispetto a quello di cognizione, ma tale autonomia non consente di ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso, né di ritenere non provate circostanze da questi accertate. La colpa grave, condizione ostativa all’indennizzo, non si identifica con la colpa penale, ma consiste in una condotta macroscopicamente negligente, valutata secondo un giudizio di prevedibilità ex ante parametrato alla comune esperienza. In tema di reati associativi, le frequentazioni ambigue con soggetti appartenenti all’associazione mafiosa, specie se apicali, integrano la condotta ostativa, anche quando i medesimi comportamenti siano stati ritenuti penalmente irrilevanti dal giudice di cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente, assolto dal Tribunale di Palmi con formula per non aver commesso il fatto dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., aveva avanzato domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, essendo rimasto sottoposto alla custodia cautelare in carcere per un periodo prolungato. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., aveva rigettato l’istanza, individuando plurime condotte ostative all’accoglimento: la presenza dell’istante in un casolare ove si svolgevano incontri di natura mafiosa, la partecipazione a una conversazione avente ad oggetto la pianificazione di un’estorsione e l’attivazione per favorire un incontro tra soggetti legati alla cosca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i principi che governano il giudizio di riparazione, richiamando il diritto vivente secondo cui il giudice deve valutare la condotta dell’interessato alla stregua del quadro indiziario posto a fondamento della misura cautelare. Ha quindi ribadito l’autonomia tra giudizio di cognizione e giudizio riparatorio, precisandone però i confini: tale autonomia non legittima una revisione del merito, ma consente una valutazione differente del medesimo materiale probatorio. Con riferimento alla colpa grave, la Corte ne ha escluso l’identificazione con la colpa penale, valorizzandone la sola componente oggettiva e richiedendo un giudizio di prevedibilità formulato secondo il parametro della comune esperienza.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione dell’ordinanza impugnata, che aveva correttamente valorizzato la presenza del ricorrente in occasione di incontri di natura mafiosa e la sua partecipazione attiva a una discussione nel corso della quale erano stati pianificati programmi delittuosi del clan. Ha osservato che il ricorrente non si era limitato a presenziare, ma aveva interloquito, esprimendo opinioni e offrendo criteri di quantificazione della somma da imporre quale tangente, in presenza di esponenti apicali del sodalizio. Tali elementi, ancorché ritenuti insufficienti dal giudice di cognizione per affermare la partecipazione all’associazione, non erano stati disconosciuti nella loro consistenza storica e ben potevano essere interpretati, in un’ottica ex ante, come sintomatici di una contiguità al sodalizio criminale.
La Corte ha quindi richiamato il principio consolidato secondo cui, nei reati associativi, le frequentazioni ambigue con appartenenti all’associazione mafiosa costituiscono elemento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, integrando la condizione della colpa grave quei comportamenti percepibili come indicativi di contiguità al sodalizio, tale da far sospettare un diretto coinvolgimento nelle attività illecite.
Quanto al quarto motivo, concernente la condanna alle spese, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, riconoscendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, parte resistente vittoriosa, il diritto alla liquidazione delle spese quando abbia effettivamente esplicato attività difensiva diretta a contrastare la pretesa indennitaria. Nel caso di specie, tuttavia, la memoria depositata si limitava a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché la Corte ha escluso la liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente, rigettando il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 315 c.p.p. – Procedimento per la riparazione