Errore di fatto non decisivo nel giudizio di revisione (Cass. pen. Sez. 3 n. 13729 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. Ove la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio. L’errore di fatto deve necessariamente tradursi nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento. Pertanto il ricorso straordinario è inammissibile quando l’errore non rivesta carattere di decisività, risolvendosi la doglianza in una non consentita richiesta di rivalutazione dei contenuti della decisione impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., la richiesta di revisione proposta dal condannato avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Con sentenza del 15/04/2025, la Quarta sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato a sua volta inammissibile il ricorso avverso tale ordinanza, ritenendo le prove dedotte non nuove e comunque non decisive. Avverso tale sentenza di legittimità, il condannato proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.

La difesa lamentava che la sentenza impugnata fosse frutto di errore di fatto, laddove aveva affermato che le dichiarazioni rese da due soggetti erano state portate all’attenzione della Corte di appello di Messina, la quale aveva disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria, mentre la Corte di Reggio Calabria aveva invece affermato che non si trattava di prove nuove o sopravvenute. Il ricorrente deduceva inoltre l’errore di fatto nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto evidente la non decisività delle dichiarazioni, sottolineando che esse non erano mai state introdotte nel corso del giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che il particolare strumento dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando sia supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, e ciò possa desumersi ictu oculi. Richiama il principio per cui l’errore di fatto consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, connotato dall’influenza sul processo formativo della volontà (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile).

La Corte rammenta che, ove la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, è configurabile un errore di giudizio, come tale escluso dal rimedio (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini). Neppure è ammesso il ricorso quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo anche in tal caso prospettato un errore di giudizio (Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana).

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte riconosce che la sentenza della Quarta Sezione aveva erroneamente indicato che le dichiarazioni erano state oggetto di richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. e disattese perché ininfluenti. Tuttavia, tale errore non rivestiva carattere di decisività, alla luce delle argomentazioni contenute nell’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria. Quest’ultima aveva infatti evidenziato che le dichiarazioni erano conosciute e già inserite negli argomenti a sostegno dei motivi di impugnazione, essendo già state vagliate dalla Corte di cassazione nel giudizio di cognizione.

La sentenza impugnata aveva inoltre precisato che nel giudizio di cassazione definito con la sentenza relativa al merito, i motivi di ricorso tendenti ad attribuire l’amministrazione di fatto della società a un terzo erano stati disattesi, senza che il ricorrente si fosse confrontato con la ratio decidendi del provvedimento. Quanto alle ulteriori dichiarazioni, la Corte ricorda che la Corte territoriale si era soffermata sulla non persuasività della prova con motivazione adeguata e logica, rimarcandone la non decisività del contenuto. La Corte ribadisce il principio per cui la declaratoria di inammissibilità della revisione per palese inidoneità delle nuove prove si sottrae a censure in sede di legittimità quando sia fondata su motivazione adeguata e immune da vizi logici.

L’errore rilevato non assume carattere di decisività, risolvendosi la doglianza in una non consentita richiesta di rivalutazione dei contenuti della decisione impugnata. La valutazione prognostica sul grado di affidabilità del novum era stata svolta dalla Corte territoriale in modo adeguato e con ragionamento esente da cadute logiche. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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