Il rifiuto di cure ostative al differimento della pena (Cass. pen. Sez. I n. 14421 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen. può essere concesso al condannato affetto da una grave infermità fisica che renda le sue condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario, presupponendo pertanto un accertamento in concreto della serietà della patologia e della sua gestibilità in ambito intramurario. In presenza di tale presupposto, la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. può essere disposta solo ove il giudice ritenga che l’esigenza di contenere la residua pericolosità sociale del condannato con un presidio detentivo non sia prevalente rispetto alla tutela della salute. La valutazione giudiziale deve essere autonoma e complessiva, comparando le condizioni di salute con l’offerta terapeutica del regime detentivo e bilanciando il diritto alla salute con la pericolosità sociale. Il rifiuto del condannato di sottoporsi agli accertamenti diagnostici prescritti e alle terapie indicate, in un istituto dotato di strutture sanitarie adeguate, costituisce condizione ostativa all’accoglimento dell’istanza, non potendo la scelta del detenuto condizionare surrettiziamente le modalità di esecuzione della pena.

Il Fatto

Un detenuto, attraverso il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari che, nel luglio del 2025, aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena e, in subordine, l’applicazione della detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza, pur riconoscendo la natura reiterativa dell’istanza rispetto ad altre analoghe già respinte, aveva rinnovato la valutazione del quadro clinico, concludendo per la compatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime intramurario. Tale giudizio si fondava sulla possibilità di garantire le cure necessarie, sulla condotta oppositiva del detenuto che aveva rifiutato accertamenti e terapie, e sull’elevata pericolosità sociale desunta dalla gravità dei reati e dalla mancata revisione critica.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione Penale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ricordando che il differimento facoltativo ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. postula una valutazione circa l’esistenza di una grave infermità fisica che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. La Corte ha precisato che la detenzione domiciliare può essere disposta solo se il giudice ritiene che l’esigenza di contenere la pericolosità sociale non sia prevalente rispetto al diritto alla salute.

La Corte ha quindi esaminato il motivo di ricorso, incentrato sull’asserito difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata per non aver il Tribunale di Sorveglianza autonomamente valutato le condizioni di salute del detenuto, limitandosi a richiamare precedenti decisioni. Tale censura è stata reputata manifestamente infondata, poiché il giudice a quo aveva esposto in modo logico e non contraddittorio le ragioni del diniego.

La motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e completa, in quanto aveva correttamente effettuato una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva del condannato e l’offerta terapeutica del regime intramurario, verificando l’adeguatezza delle possibilità di cura. La Corte ha valorizzato, inoltre, l’elemento dirimente del rifiuto del detenuto di sottoporsi agli accertamenti e alle terapie prescritte, nonostante il trasferimento in un istituto dotato di centro S.A.I.. Tale condotta, ribadisce la Corte, è ostativa all’accoglimento delle istanze, in quanto non è consentito al condannato di ostacolare le iniziative di cura e di rimettere alla propria scelta la permanenza in un istituto detentivo.

Infine, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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