Il lungo intervallo temporale esclude il medesimo disegno criminoso nel reato continuato (Cass. pen. Sez. 1 n. 14419 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. richiede l’accertamento di un’unitaria e preventiva deliberazione che abbracci, almeno nelle linee essenziali, la pluralità dei reati commessi. Tale elemento non può identificarsi con una generale tendenza a delinquere o con una scelta di vita criminosa. Un consistente intervallo temporale tra gli episodi costituisce un indicatore logico dell’assenza del vincolo, salvo che emerga una chiara ragione giustificatrice dell’attuazione temporalmente frazionata del fine. La valutazione relativa alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. In sede esecutiva, il giudice deve individuare la pena base, ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e motivare l’aumento per ciascun reato satellite, con un obbligo motivazionale attenuato quando la pena per il reato satellite sia contenuta.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 giugno 2025, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze di condanna, ravvisando l’omogeneità delle fattispecie e la loro contiguità temporale. L’applicazione dell’istituto era stata invece esclusa con riferimento ai fatti oggetto di una terza sentenza, risalente a circa venti anni prima, ritenendo il lasso di tempo trascorso incompatibile con l’esistenza di un medesimo disegno criminoso. Il ricorrente contestava la decisione, deducendo che il giudice si sarebbe limitato a considerare il solo dato temporale e avrebbe omesso di motivare in modo adeguato in ordine all’aumento di pena operato in continuazione per i reati satellite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Con riferimento al primo motivo, ha rammentato che l’istituto della continuazione trova la sua ragion d’essere in una rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, delle diverse condotte criminose. La ricaduta nel reato e l’abitualità non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo del reato continuato, né possono giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. Il giudice di merito, pertanto, è tenuto a verificare l’esistenza di elementi indicativi della preordinazione, quali la distanza cronologica, le modalità della condotta, l’omogeneità del bene giuridico e il contesto, valorizzabili anche singolarmente purché significativi.
La Suprema Corte ha precisato che un consistente intervallo temporale tra un episodio e l’altro, salve specifiche ragioni giustificatrici, rappresenta un indicatore logico di una successione di azioni sorrette da deliberazioni autonome, orientate a realizzare una tendenza soggettiva indeterminata piuttosto che una finalità circoscritta. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva fatto corretto riferimento al dato temporale, di circa venti anni, quale elemento dirimente per escludere un’originaria deliberazione unitaria. Tale valutazione, essendo basata su una motivazione adeguata, è stata ritenuta non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il giudice dell’esecuzione aveva indicato la pena complessiva finale, dando conto degli aumenti per i reati satellite, conformandosi al principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui la pena complessiva va determinata individuando il reato più grave, stabilendo la pena base e calcolando l’aumento per ciascun reato satellite. L’obbligo motivazionale in ordine ai singoli aumenti risulta attenuato quando la pena del reato satellite sia contenuta, come nel caso esaminato, poiché la necessità di dare conto del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità è commisurata all’entità della pena inflitta.
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Nota della Redazione
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