Differimento pena per infermità: cure in carcere e compliance del detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 40450 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra patologia e stato detentivo, ma occorre che l’infermità comporti un serio pericolo di vita, ovvero non consenta cure adeguate in ambito carcerario, anche mediante ricovero esterno ai sensi dell’art. 11 Ord. pen., o ancora determini sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio del senso di umanità. Il giudice che, in presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità, intenda rigettare l’istanza deve fondarsi su dati tecnici concreti e nominare un perito solo in assenza degli accertamenti medici necessari; ove i dati sanitari siano completi, la perizia non è dovuta. La medesima ratio governa la detenzione domiciliare umanitaria dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., la cui scelta rispetto al rinvio è ancorata alla residua pericolosità sociale. La mancata accettazione delle terapie potenzialmente risolutive condiziona la positiva valutazione dell’istanza.

Il Fatto

Il detenuto, in espiazione dell’ergastolo per omicidio e altri reati, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Bologna il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica e, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha rigettato entrambe le istanze, richiamando la relazione sanitaria più recente, che descrive un quadro multi-patologico adeguatamente gestito dalla medicina penitenziaria, senza pericolo di vita né situazioni di acuzie.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa motivazione sulla compatibilità delle patologie con il regime inframurario e l’erronea esclusione della perizia sulle sue condizioni di salute. Il Procuratore generale ha prospettato l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina del differimento facoltativo, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’istituto è applicabile, in ossequio agli artt. 27, terzo comma, e 32 Cost., al ricorrere di almeno una di tre condizioni: prognosi infausta ravvicinata quoad vitam; affezione che determini probabilità di rilevanti conseguenze dannose non eliminabili né procrastinabili con cure non praticabili in regime inframurario; condizioni di salute talmente gravi da rendere l’espiazione contrastante con il senso di umanità o da impedire la partecipazione consapevole al processo rieducativo, tenuto conto della durata della pena e dell’età del condannato rispetto alla pericolosità sociale.

La detenzione domiciliare umanitaria dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. persegue le medesime finalità; la scelta tra rinvio e misura domiciliare dipende dalla sussistenza di una specifica esigenza di contenimento della residua pericolosità in un contesto detentivo con controllo costante. La Corte richiama la sentenza n. 99 del 2019 della Corte costituzionale, che ha valorizzato la duplice finalità di tutela della salute del detenuto e di difesa della collettività.

Nel caso concreto il Tribunale non si è discostato da tali principi. Ha preso le mosse dalla relazione sanitaria, valutando la complessiva situazione del condannato: le patologie non evidenziavano acuzie o urgenze, erano trattabili e trattate in istituto, con eventuale ricorso al luogo di cura esterno. Il tema della compatibilità è stato adeguatamente vagliato, secondo il principio per cui il rigetto dell’istanza, da fondarsi su dati tecnici concreti, postula la nomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici; nella specie, stante la completezza dei dati sanitari, solo genericamente contestati, il Tribunale non era tenuto a disporre approfondimenti peritali.

Assume rilievo, inoltre, la scarsa compliance del detenuto, che ha rifiutato le terapie. La Corte richiama l’arresto per cui i trattamenti sanitari sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori invocate a sostegno del differimento, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della richiesta. Non contestata la residua pericolosità e il rischio di recidiva, collegati al ruolo di rilievo nel sodalizio mafioso di appartenenza, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

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