Detenzione domiciliare umanitaria e verifica concreta delle cure in carcere (Cass. pen. Sez. I n. 34745 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla compatibilità dello stato di salute del condannato con il regime carcerario, ai fini del differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità, deve essere condotto in termini concreti e comparativi, accertando l’effettiva adeguatezza del trattamento terapeutico praticabile nel caso specifico e non la mera disponibilità astratta di presidi sanitari nel circuito penitenziario. La detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. postula una valutazione articolata in due momenti logicamente successivi: l’accertamento dei presupposti che consentirebbero il differimento e, poi, la verifica delle peculiari ragioni che giustificano l’applicazione della misura in luogo della sospensione della pena. La generica allegazione di un aggravamento della patologia e del mero incremento della terapia farmacologica non è idonea a dimostrare l’inadeguatezza delle cure praticabili in ambito penitenziario.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 3 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova avanzata ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per difetto della prescritta documentazione, e ha rigettato nel merito la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena. Il condannato, detenuto in espiazione di una pena di cinque anni e un mese di reclusione per delitti di violenza sessuale, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento, lamentava un quadro clinico di esito di craniotomia frontale complicato da idrocefalo, con disturbo di personalità borderline ed epilessia.
Il Tribunale, richiamate le pregresse valutazioni del novembre 2021, del novembre 2022 e dell’aprile 2025, ha escluso che lo stato clinico configuri una condizione di incompatibilità con il regime detentivo, beneficiando il detenuto di un trattamento adeguato all’interno della struttura che lo ospita. Ha inoltre escluso l’idoneità della struttura di destinazione a contenerne la pericolosità, in assenza di personale sanitario qualificato. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricognizione del quadro normativo. L’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. consente al Tribunale di sorveglianza di disporre la detenzione domiciliare quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. Presupposto indefettibile è il positivo accertamento di una delle condizioni di fatto che impongono o consentono il differimento, ipotesi estesa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2019 alla grave infermità psichica sopravvenuta alla commissione del fatto.
Il richiamo all’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen. consente di precisare che il differimento presuppone una patologia di gravità tale da porre in pericolo la vita o da rendere necessarie cure non assicurabili nell’ambiente penitenziario, neppure mediante il ricovero in luoghi esterni di cura ex art. 11 ord. pen., ovvero uno scadimento delle condizioni fisiche per cui la protrazione della restrizione si traduca in una condizione esistenziale iniqua, lesiva della dignità della persona.
Il giudizio di compatibilità, secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. I n. 28631 del 23 aprile 2024), va condotto in termini concreti e comparativi. Non basta la verifica dell’astratta disponibilità di presidi sanitari, ma occorre l’accertamento dell’effettiva adeguatezza del trattamento praticabile nel caso specifico, avuto riguardo alle cure necessarie e all’incidenza dell’ambiente carcerario sul peculiare quadro clinico.
Accertate tali condizioni, il giudice verifica se lo stato di salute sia compatibile con la funzione rieducativa e con la possibilità di reinserimento. Quando il condannato conservi la capacità di partecipare consapevolmente al percorso rieducativo e permanga un margine di pericolosità, la detenzione domiciliare consente di coniugare la continuità del trattamento sanzionatorio con modalità rispettose del senso di umanità, prescindendo dalla durata della pena residua.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato risulta rispettoso di tali coordinate. Il nucleo della valutazione del Tribunale concerne la consistenza delle condizioni di salute e la loro compatibilità con il regime intramurario. La motivazione, congrua, coerente e immune da manifeste aporie, dà conto della stabilità del quadro clinico, dell’adeguato monitoraggio in ambito penitenziario e dell’insussistenza di una condizione di assoluta incompatibilità. Le deduzioni difensive, incentrate sulla generica allegazione di un aggravamento e sul passaggio da due a dieci farmaci, non si confrontano puntualmente con l’apparato argomentativo dell’ordinanza né indicano elementi concreti sulla inadeguatezza delle cure. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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