Peculato: il momento consumativo è l’appropriazione, non l’acquisizione della disponibilità (Cass. pen. Sez. 2 n. 14982 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, il momento consumativo del reato non coincide con l’acquisizione della disponibilità giuridica del denaro pubblico, ancorché tale disponibilità sia conseguita dal pubblico ufficiale per ragioni d’ufficio. Il delitto si consuma con l’atto appropriativo successivo, che segna la distrazione della res dalla sua destinazione istituzionale. L’eventuale condotta fraudolenta posta in essere dopo l’appropriazione, avendo funzione strumentale all’occultamento dell’illecito, costituisce un post factum non punibile. L’elemento distintivo tra peculato e truffa aggravata va individuato nel modo in cui l’agente viene in possesso della cosa: legittimamente per ragioni d’ufficio nel peculato, fraudolentemente nella truffa.

Il Fatto

Un dirigente comunale e alcuni dipendenti erano stati tratti a giudizio per associazione per delinquere e, in via alternativa, per concorso in truffa pluriaggravata o in peculato, per aver liquidato e percepito emolumenti indebiti a titolo di “progetti-obiettivo” relativi a prestazioni già rientranti nell’attività ordinaria d’istituto. Dopo numerosi gradi di giudizio e un annullamento con rinvio, la Corte d’Appello di Lecce, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena per uno degli imputati in anni due di reclusione, con pena sospesa, limitando la confisca a un importo determinato. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, deducendosi la violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento in ordine all’individuazione del tempus commissi delicti del reato di peculato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che la sentenza impugnata risultava rispettosa del principio di diritto affermato nella pronuncia di annullamento del 2017. In particolare, la Sesta Sezione aveva chiarito che il dirigente aveva acquisito la disponibilità giuridica del denaro pubblico già al momento dell’iscrizione delle somme nel bilancio di previsione, ma che tale acquisizione non era sufficiente a integrare la consumazione del peculato.

La Corte ha precisato che, nel delitto di peculato, il momento consumativo deve essere individuato nell’atto appropriativo successivo, ossia nell’atto dispositivo contra legem del denaro di cui l’agente ha già legittimamente la disponibilità per ragioni d’ufficio. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente individuato tale momento nella determina dirigenziale di liquidazione n. 1969 del 7/4/2005, alla quale era allegato il prospetto di liquidazione in favore della ricorrente. Ne consegue che le determine di liquidazione non costituivano un mero post factum non punibile, ma rappresentavano l’atto appropriativo stesso, momento genetico della consumazione del reato.

La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 314-bis cod. pen., invocata dalla difesa in sede di discussione orale. Tale norma, introdotta dalla legge n. 112/2024, sanziona le condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle “distrazioni-appropriative”, che rimangono invece punibili a titolo di peculato. L’ambito applicativo della nuova fattispecie non modifica quello del delitto di cui all’art. 314 cod. pen., alla cui applicazione osta la formula di esclusione recata dall’incipit della norma.

La Corte ha infine ritenuto non prescritto il reato alla data della sentenza di annullamento del 2017, considerato il termine massimo di prescrizione determinato in anni dodici mesi sei, oltre alla sospensione per i differimenti del processo, per complessivi anni dodici, mesi nove e giorni uno. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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