Impresa mafiosa e preclusione del giudicato di prevenzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 16881 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione della pericolosità sociale quando siano sopravvenuti elementi nuovi o siano presi in esame elementi prima non valutati. Il giudice del rinvio deve indicare la base fattuale e logica della decisione irrevocabile di rigetto della misura personale e gli elementi di novità che giustificano una diversa valutazione della pericolosità ai fini della confisca. La confisca di prevenzione può attingere beni acquisiti dopo la cessazione della condotta di partecipazione all’associazione mafiosa solo se una pluralità di indici fattuali dimostri la diretta derivazione causale delle acquisizioni dalla provvista formatasi nel periodo delittuoso. Il giudice deve distinguere tra impresa mafiosa e impresa a partecipazione mafiosa, accertando se il ciclo aziendale sia stato inquinato o se vi sia stata solo immissione di capitali illeciti. Il decreto di confisca è annullabile se la motivazione sulla persistente pericolosità e sulla correlazione temporale con le acquisizioni è solo apparente.

Il Fatto

Con decreto del 4 novembre 2019 il Tribunale disponeva la confisca di beni, aziende e società riconducibili al proposto, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159/2011, per l’appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso operante nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, nonché per la sproporzione tra il patrimonio posseduto e le entrate reddituali ricostruite. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva invece rigettato, con decreto del 6 marzo 2020, la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale, escludendo la persistenza della pericolosità attuale del proposto per il periodo dal 2009 in poi.

La Prima sezione della Cassazione, con sentenza n. 31016 del 2022, annullava il decreto di confisca rilevando una carenza nella verifica dell’attualità della pericolosità sociale e della correlazione temporale con le acquisizioni patrimoniali. Nel primo giudizio di rinvio la Corte di appello di Messina confermava la confisca valorizzando la condanna per un duplice omicidio e un fatto nuovo; la Quinta sezione annullava nuovamente con sentenza n. 30896 del 2024 per motivazione apparente. Nel secondo giudizio di rinvio la stessa Corte distrettuale revocava la confisca di un solo appartamento e confermava quella degli altri beni, sostenendo che la pericolosità sociale qualificata si proiettava sugli incrementi patrimoniali successivi al 2009.

La Motivazione della Corte

La Prima sezione osserva che il decreto impugnato ha ritenuto irrilevante la decisione irrevocabile di rigetto della misura personale sul presupposto che essa non avrebbe affrontato il tema della proiezione della pericolosità qualificata sugli incrementi patrimoniali. Tale assunto è elusivo delle indicazioni contenute nelle sentenze di annullamento, che imponevano un confronto critico con l’apparato argomentativo del provvedimento della Corte di appello di Reggio Calabria. La preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e il giudice del rinvio avrebbe dovuto indicare la base fattuale e logica della decisione irrevocabile e gli elementi di novità che giustificano una diversa valutazione della pericolosità per gli anni dal 2009 al 2017.

La Corte rileva che la motivazione posta a fondamento della confisca di tutti i beni, a prescindere dall’epoca di acquisto, è apparente. Il giudice del rinvio non ha indicato da quali elementi ha tratto la conclusione che tutti i beni costituissero parte di un’attività imprenditoriale unitaria ampliatasi solo grazie alla pericolosità qualificata del proposto, nonostante l’assoluzione dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e i lunghi periodi di detenzione. Non ha precisato se l’apporto del proposto all’espansione dell’impresa sia rimasto preponderante o sia divenuto minoritario, al punto da giustificare la limitazione della misura ablatoria a una quota ideale dell’impresa.

La decisione richiama i principi in materia di impresa mafiosa, distinguendo l’impresa originaria, quella di proprietà del mafioso e quella a partecipazione mafiosa. La confisca può attingere beni acquisiti dopo la cessazione della condotta permanente di partecipazione all’associazione mafiosa solo se una pluralità di indici fattuali dimostri la diretta derivazione causale delle acquisizioni dalla provvista formatasi nel periodo delittuoso. Nel caso di specie, manca una motivazione che applichi tali principi e che rispetti il canone dell’art. 125 cod. proc. pen.

La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio alla stessa Corte di appello di Messina, che dovrà procedere a un nuovo giudizio in conformità ai principi enunciati, con motivazione non apparente. Il collegio chiamato alla nuova valutazione dovrà essere composto diversamente, per l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alle decisioni annullate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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