Motivi di appello specifici e rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. 2 n. 17533 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., quando non risultano enunciati e argomentati in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità, gravante sull’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato. È privo del requisito della specificità il motivo con cui si chiede la rideterminazione della pena richiamando genericamente il disposto dell’art. 133 cod. pen. e deducendo la custodia cautelare sofferta, qualora tale elemento non attenga alla quantificazione della pena e non siano indicate le ragioni per cui i precedenti e la condotta del reo avrebbero dovuto condurre a un trattamento più favorevole.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione di un motociclo, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen.. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12/11/2025, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato per la ritenuta aspecificità dei motivi, disponendo l’esecuzione della sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza dell’art. 581 cod. proc. pen., sostenendo che i motivi di appello rispettavano i requisiti di specificità, quantomeno con riferimento alla richiesta di riduzione della pena. Il ricorrente ha evidenziato come l’atto di appello fosse stato depositato prima della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, Galtelli.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un unico motivo manifestamente infondato, rammentando il principio espresso dalle Sezioni Unite Galtelli, secondo cui l’onere di specificità dei motivi di appello è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Tale principio, affermato già prima della riforma Orlando e della Riforma Cartabia, impone che i motivi contengano rilievi critici espliciti rispetto alla decisione gravata, non essendo sufficienti mere contestazioni generali.

Con riguardo alla dedotta erronea valutazione della genericità dei motivi di appello, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva contestato la ritenuta inammissibilità dei motivi relativi all’affermazione di responsabilità, ma solo quella concernente la richiesta di rideterminazione della pena. Quanto a tale ultimo profilo, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice d’appello, rilevando come le argomentazioni addotte nell’atto di impugnazione fossero prive del requisito della specificità intrinseca: il richiamo all’art. 133 cod. pen. è stato ritenuto generico e astratto, in assenza di indicazioni sui precedenti penali e sulla condotta di vita del reo. La deduzione relativa alla custodia cautelare sofferta, per un periodo asseritamente sproporzionato rispetto al valore del bene ricettato, è stata considerata non pertinente alla questione della quantificazione della pena. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche è risultata infondata, essendo queste già state riconosciute dal Tribunale.

In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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