Confisca per equivalente e patteggiamento: natura obbligatoria e trasformazione del profitto (Cass. pen. Sez. 2 n. 18539 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca per equivalente del profitto del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. ha natura obbligatoria, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 640-quater cod. pen., ed è pertanto applicabile anche in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., non ostandovi il disposto dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. La qualificazione dell’ablazione come diretta o per equivalente non dipende dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto, ma dalla prova della derivazione causale del bene rispetto al reato: la confisca di una somma di denaro ha natura diretta solo se è provato il nesso di pertinenzialità, mentre, ove tale prova manchi, deve essere qualificata come confisca per equivalente.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord applicava, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione nei confronti di una imputata del delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., disponendo altresì la confisca per equivalente della somma di euro 240.000,00, ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione di legge per l’inapplicabilità della confisca per equivalente in caso di patteggiamento, non ricorrendo un’ipotesi di confisca obbligatoria; con un secondo motivo, censurava la mancata motivazione circa le ragioni per cui non si fosse proceduto alla confisca diretta, atteso che la somma oggetto di ablazione costituirebbe il profitto del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, richiamando il principio per cui l’estraneità della confisca all’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. non preclude la proponibilità del gravame, purché la questione sia stata dedotta nei motivi.
Nel merito, ha rigettato il primo motivo di ricorso, rilevando come il delitto di truffa aggravata, per effetto dell’espresso richiamo operato dall’art. 640-quater cod. pen., rientri tra i reati per cui l’art. 322-ter cod. pen. consente la confisca del profitto o del prezzo, anche per equivalente, in caso di applicazione della pena su richiesta. La natura obbligatoria della misura ablatoria, già affermata in sede di esecuzione, ne giustifica l’applicazione anche in sede di cognizione e nell’ambito del procedimento speciale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il giudice di merito ha correttamente disposto la confisca per equivalente, avendo l’imputata prima incamerato nel patrimonio crediti fittizi per lavori mai eseguiti e poi negoziati, per due volte, presso un istituto di credito, trasformando il profitto originario in denaro.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite, la Corte ha precisato che la confisca di somme di denaro ha natura diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, in mancanza di tale nesso, l’ablazione deve essere qualificata come per equivalente. Essendo la somma aggredita sopravvenuta rispetto ai crediti fittizi, la qualificazione operata dal giudice di merito è corretta e non necessita di specifica motivazione in un contesto di applicazione concordata della pena.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 322-ter c.p. – Confisca
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-quater c.p. – Applicabilità dell'articolo 322-ter
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta