Truffa online: minorata difesa solo con vantaggio concreto dalla Rete (Cass. pen. Sez. II n. 21068 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa on line, l’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, è configurabile solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della Rete. Non è sufficiente che il contatto iniziale tra autore e vittima sia avvenuto in via telematica, se le successive trattative e l’indicazione delle coordinate per il bonifico siano state condotte telefonicamente. Ove le modalità telematiche della vendita non abbiano avvantaggiato l’imputato, la circostanza aggravante deve essere esclusa. L’annullamento pronunciato su ricorso di un solo coimputato si estende all’altro, ex art. 587 cod. proc. pen., se non fondato su motivi esclusivamente personali.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna di due imputati per il delitto di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen. Secondo la contestazione, i ricorrenti avevano posto in vendita un bene tramite un annuncio pubblicato su un sito Internet, ricevendo dall’acquirente il prezzo richiesto senza consegnare alcunché.

Avverso la decisione i difensori hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo imputato ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, poiché le condotte non sarebbero state commesse avvalendosi dello schermo protettivo della Rete. Il secondo ha contestato l’affermazione di responsabilità e il complessivo trattamento sanzionatorio, incluso il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo centrale della configurabilità dell’aggravante della minorata difesa nella truffa commessa attraverso la Rete. Richiamando un orientamento ormai consolidato (Sez. 6 n. 3096 del 2024; Sez. 2 n. 28070 del 2021), il Collegio ribadisce che l’aggravante, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, è configurabile solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento telematico.

Nel caso esaminato, la Corte di appello si era limitata a valorizzare la distanza fisica tra gli imputati e la persona offesa. Ma solo il contatto iniziale tra gli imputati e l’acquirente era avvenuto on line: le successive trattative erano state condotte telefonicamente e, proprio in occasione di un colloquio con utenza in chiaro, erano state indicate alla vittima le coordinate per eseguire il bonifico richiesto e ottenuto.

Ne deriva che l’utilizzazione dello strumento telematico non aveva arrecato all’imputato alcun vantaggio specifico e concreto. La circostanza aggravante, conclude la Corte, deve essere esclusa ove risulti che le modalità telematiche della vendita non abbiano avvantaggiato l’imputato: il giudice di rinvio dovrà procedere ai relativi accertamenti. Nessun problema si pone invece quanto al regime di procedibilità, risultando sporta formale e rituale querela.

Il motivo accolto è stato proposto da un solo imputato, ma l’annullamento si comunica anche al coimputato per l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., perché non fondato su motivi esclusivamente personali. Quanto al secondo ricorrente, la Corte richiama il principio secondo cui chi si giova dell’estensione degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del ricorso del coimputato non va condannato al pagamento delle spese processuali, operando l’effetto estensivo e il regime dell’art. 616 cod. proc. pen. su piani differenti, senza possibile interazione. L’annullamento assorbe le doglianze sul trattamento sanzionatorio; l’ulteriore motivo sulla responsabilità è invece inammissibile per difetto di specificità. La sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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